Art. 2 
 
Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo
  per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione
  e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Con riferimento agli interventi di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera b), ((numero 1,)) del decreto-legge 6  maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016  nell'ambito  del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di  cui  all'articolo
12,  comma  1,  ove  nominato,  viene  individuato  nel   Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». 
    2. Il Commissario straordinario del Governo per  la  riparazione,
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 e' nominato con decreto del Presidente  della  Repubblica
ai sensi dell'articolo 11 della legge 23  agosto  1988,  n.  400.  Lo
stesso Commissario trasmette al Governo, entro  il  31  maggio  2023,
utilizzando anche i dati  disponibili  nei  sistemi  di  monitoraggio
della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo  stato  di
attuazione  della  ricostruzione,  anche  al  fine   di   individuare
eventuali ulteriori misure  di  accelerazione  e  semplificazione  da
applicare  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  territori  delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso ((del
Commissario)) si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, ((del))
decreto-legge  28  settembre  2018,   n.   109,   convertito((,   con
modificazioni,)) dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
    3. ((All'articolo 38)) del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, ((il comma 1)) e' abrogato. Conseguentemente, al comma  2  ((del
citato articolo 38,)) dopo le parole: «Al Commissario» sono  inserite
le seguenti: « straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14. Estensione della  disciplina  del  PNRR  al
          Piano complementare: 
                  1. Le misure e  le  procedure  di  accelerazione  e
          semplificazione  per  l'efficace  e  tempestiva  attuazione
          degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle
          relative al rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
          delle amministrazioni e delle stazioni  appaltanti  nonche'
          al meccanismo di  superamento  del  dissenso  e  ai  poteri
          sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
          nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
          decreto  legge  6  maggio  2021,  n.  59,  e  ai  contratti
          istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
          legislativo  31   maggio   2011,   n.   88.   Resta   ferma
          l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
          interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.
          59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 
                  1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
          Piano di investimenti strategici  su  siti  del  patrimonio
          culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera d), del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101,  nell'ambito  del  Piano  nazionale  per  gli
          investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza, le funzioni di  tutela  dei  beni  culturali  e
          paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
          speciale per il PNRR di cui all'articolo  29  del  presente
          decreto. 
                  1-ter.  Con  riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   b),   n.   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,   n.   101,
          limitatamente alle aree del terremoto del 2016  nell'ambito
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario  ad
          acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove  nominato,  viene
          individuato nel Commissario straordinario del  Governo  per
          la  riparazione,  la   ricostruzione,   l'assistenza   alla
          popolazione e la  ripresa  economica  dei  territori  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
                  2. Alla gestione delle risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  che  concorrono  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal PNRR, si provvede  in  deroga
          alle specifiche normative  di  settore,  con  le  procedure
          finanziarie del PNRR stabilite  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
                  2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
          anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. A tale scopo con  apposita  delibera  del  CIPESS,  da
          adottare  entro  il  31  luglio  2022,  si  provvede   alla
          ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2014-2020, rientranti nei progetti in essere del  PNRR,  ai
          quali non si applica il termine di cui ai commi 7,  lettera
          b), e 7-bis dell'articolo 44 del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di  tali  interventi,  sono
          individuati quelli per i quali trova applicazione il  primo
          periodo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          b), numero 1, del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n.  101,  recante  «Misure  urgenti   relative   al   Fondo
          complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
          altre misure urgenti per gli investimenti»: 
                «Art.  1.  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza: 
                  Omissis. 
                2. Le risorse nazionali degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                  Omissis. 
                  b) quanto a complessivi 1.780 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                    1. Interventi per le aree del terremoto del  2009
          e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante la  disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          ministri: 
                «Art. 11. Commissari straordinari del Governo: 
                  1.  Al  fine  di  realizzare  specifici   obiettivi
          determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
          dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri   o   per
          particolari  e   temporanee   esigenze   di   coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
                  2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
                  3.  Sull'attivita'  del  commissario  straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38, commi  2  e  3,
          del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,
          recante «Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la
          sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e
          le altre emergenze»: 
                «Art. 38. Rimodulazione delle funzioni commissariali: 
                  1. 
                  2. Al Commissario straordinario del Governo per  la
          riparazione,   la    ricostruzione,    l'assistenza    alla
          popolazione e la  ripresa  economica  dei  territori  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016
          si applicano le disposizioni del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente  gli
          interventi   per   la   riparazione,   la    ricostruzione,
          l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica  dei
          territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016. 
                  3.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito  il
          compenso del Commissario, determinato  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, cui si provvede con  le  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale del  Commissario  straordinario
          di cui all'articolo 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189
          del 2016.»