Art. 3 
 
Titolari dell'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  della  citta'
  dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni
  del cratere e proroga dei contratti di lavoro a  tempo  determinato
  ((nonche' autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato)) 
 
  1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020,  n.  126,  ((si  interpreta))  nel  senso  che  tra  il
personale  in  servizio   presso   gli   Uffici   speciali   per   la
ricostruzione,  selezionato  all'esito  della  procedura  comparativa
pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale
per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012,  e  sulla  costituzione
dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012,
stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresi', i titolari dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei Comuni  del  cratere.  ((La  durata
degli incarichi di cui al periodo precedente non  puo'  eccedere,  in
ogni caso, il termine di cinque anni,  comprensivo))  delle  proroghe
disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. 
  ((2. All'articolo 57, comma  2-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: « la proroga fino al  31  dicembre  2021  si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai  limiti
di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19  e  21
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono sostituite dalle
seguenti: « la proroga o il rinnovo  fino  al  31  dicembre  2023  si
intende in deroga, limitatamente alle annualita' 2021, 2022  e  2023,
ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21  e
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». 
  2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Al fine di assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla
ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi  comprese  le  unioni
dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del  sisma  del
2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco
nazionali  autorizzati  alle  assunzioni   di   personale   a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo  determinato  con  procedure  concorsuali  o  selettive  ed  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o  presso  i
suddetti  enti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, che abbia maturato almeno tre anni  di  servizio  nelle
medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre  anni  di  servizio
puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,  anche  computando  i
periodi di servizio svolti a tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte presso amministrazioni  diverse  da  quella
che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici  speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di
lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al
periodo precedente, alla data  del  31  dicembre  2022,  un'attivita'
lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti
otto anni e' riservata una quota non superiore al 50  per  cento  dei
posti disponibili  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici  banditi  dai
predetti enti. Per  tali  procedure  concorsuali,  i  relativi  bandi
prevedono   altresi'   l'adeguata   valorizzazione    dell'esperienza
lavorativa  maturata  presso  i  predetti  enti  con   contratti   di
somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini
e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti  della  Laga  possono
procedere all'attuazione del presente comma,  in  analogia  a  quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione  organica
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile
2013, nei limiti del  contingente  massimo  di  unita'  di  personale
indicato  al  citato  articolo  3,  comma  1,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge n. 189 del 2016».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  57,  comma  10,
          secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il
          rilancio dell'economia»: 
                «Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici: 
                Omissis. 
                10. Il termine di cui all'articolo 67-ter,  comma  3,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  relativo
          alla dotazione di risorse umane a  tempo  determinato,  nel
          limite massimo di 25 unita',  assegnata  a  ciascuno  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione  di  cui  al  medesimo
          articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31  dicembre
          2021. I contratti a  tempo  determinato  stipulati  con  il
          personale in servizio presso gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  selezionato   all'esito   della   procedura
          comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
          dell'Ufficio speciale per  la  citta'  dell'Aquila,  del  7
          agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
          i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai
          sensi  del   citato   articolo   67-ter,   comma   3,   del
          decreto-legge n. 83 del 2012, sono  prorogati  fino  al  31
          dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed
          economiche, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di vincoli  alle  assunzioni  a  tempo  determinato
          presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei
          suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente  comma,  quantificati
          nel  limite  di  spesa  di  euro  2.320.000  per  il  2021,
          comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per   i
          titolari  degli  Uffici  speciali  ai  sensi  dell'articolo
          67-ter, comma 3, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  67-ter,  comma  3,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  recante:
          «Misure urgenti per la crescita del Paese»: 
                «Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione: 
                Omissis. 
                3. L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del  cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della Regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  Province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  Comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della Regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 21  e  23  del
          decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  recante  la
          disciplina organica dei contratti  di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
                «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).
          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                  b)  esigenze  connesse  a  incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria; 
                  b-bis) specifiche esigenze previste  dai  contratti
          collettivi di cui all'articolo 51. 
                1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma
          comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1
          del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti  di
          lavoro  subordinato  qualora  si   verifichino   specifiche
          esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
          all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo
          comma 1, fino al 30 settembre 2022. 
                1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
                2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
                3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
                4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. 
                5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.» 
                «Art. 21 (Proroghe e rinnovi).  -  01.  Il  contratto
          puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui
          all'articolo  19,  comma  1.  Il  contratto   puo'   essere
          prorogato   liberamente   nei   primi   dodici   mesi    e,
          successivamente, solo in presenza delle condizioni  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione  di  quanto
          disposto dal primo e dal secondo periodo, il  contratto  si
          trasforma in contratto a tempo indeterminato.  I  contratti
          per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
          articolo, possono essere rinnovati  o  prorogati  anche  in
          assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
                1. Il termine del contratto a tempo determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del  contratto  sia  inferiore  a
          ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo  di  quattro
          volte nell'arco di  ventiquattro  mesi  a  prescindere  dal
          numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe  sia
          superiore, il contratto si trasforma in contratto  a  tempo
          indeterminato  dalla  data  di  decorrenza   della   quinta
          proroga. 
                2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto  a  tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
                3. I limiti previsti dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo  25  per
          le societa' gia' costituite.» 
                «Art. 23 (Numero complessivo  di  contratti  a  tempo
          determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
          collettivi non possono essere assunti  lavoratori  a  tempo
          determinato in misura superiore al 20 per cento del  numero
          dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
          dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
          all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore  a
          0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
          il limite percentuale si computa sul numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza al momento  dell'assunzione.
          Per  i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a   cinque
          dipendenti e' sempre possibile stipulare  un  contratto  di
          lavoro a tempo determinato. 
                2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1,  nonche'
          da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
          collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 
                  a) nella fase di avvio di nuove  attivita',  per  i
          periodi definiti dai contratti collettivi, anche in  misura
          non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
          merceologici; 
                  b)  da   imprese   start-up   innovative   di   cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
          2012, per il periodo di  quattro  anni  dalla  costituzione
          della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto
          dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le  societa'  gia'
          costituite; 
                  c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2; 
                  d)  per  specifici  spettacoli   ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi o per la  produzione  di
          specifiche opere audiovisive; 
                  e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
                  f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
                3. Il limite percentuale di cui al  comma  1  non  si
          applica,  inoltre,  ai  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato   stipulati   per   la   realizzazione   e   il
          monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
          cui  alla  legge  11  agosto  2014,  n.  125,  ovvero   tra
          universita' private, incluse le filiazioni  di  universita'
          straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
          di ricerca e lavoratori chiamati a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento, di  ricerca  scientifica  o  tecnologica,  di
          assistenza  tecnica  alla  stessa  o  di  coordinamento   e
          direzione della  stessa,  tra  istituti  della  cultura  di
          appartenenza  statale  ovvero  enti,  pubblici  e   privati
          derivanti da trasformazione di  precedenti  enti  pubblici,
          vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
          musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno  1996,  n.
          367,  e  lavoratori  impiegati  per   soddisfare   esigenze
          temporanee legate alla realizzazione di  mostre,  eventi  e
          manifestazioni  di  interesse  culturale.  I  contratti  di
          lavoro a tempo determinato che  hanno  ad  oggetto  in  via
          esclusiva  lo   svolgimento   di   attivita'   di   ricerca
          scientifica o di cooperazione allo  sviluppo  di  cui  alla
          legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata  pari  a
          quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 
                4. In caso di violazione del  limite  percentuale  di
          cui al comma 1,  restando  esclusa  la  trasformazione  dei
          contratti interessati in contratti a  tempo  indeterminato,
          per   ciascun   lavoratore   si   applica   una    sanzione
          amministrativa di importo pari: 
                  a) al 20 per cento della retribuzione, per  ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti  in  violazione  del  limite  percentuale  non   e'
          superiore a uno; 
                  b) al 50 per cento della retribuzione, per  ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
          uno. 
                5. I contratti  collettivi  definiscono  modalita'  e
          contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
          tempo determinato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici del 2016»: 
                «Art. 3 (Uffici speciali per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   "Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di  seguito
          "Ufficio speciale per  la  ricostruzione".  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 20 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con forme contrattuali flessibili  nel  rispetto
          dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato  nel
          rispetto dei  limiti  temporali  previsti  dalla  normativa
          europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
          ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020  e  2021  per
          personale con profilo amministrativo-contabile, a  supporto
          dell'attivita'   del   Commissario   straordinario,   delle
          Regioni,  delle  Province   e   dei   Comuni   interessati.
          L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste   dal
          quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
          con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   Le
          assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
          di  attingere  dalle  graduatorie  vigenti,  anche  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
          rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle
          medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
          materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione  di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.»