((Art. 3 decies 
 
Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di  Ischia
  interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla
ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21  agosto
2017, in coerenza con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
assumere  a  tempo  indeterminato,   nei   limiti   delle   capacita'
assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione  vigente  e
con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con  rapporto
di lavoro a tempo determinato reclutato in  relazione  alle  medesime
attivita' con procedure  concorsuali  o  di  selezione  pubblica,  in
servizio presso i medesimi  comuni  e  direttamente  impegnato  nelle
attivita' di ricostruzione. Per le  assunzioni  di  cui  al  presente
comma, i requisiti di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 75 del  2017  possono  essere  maturati  entro  il  31
dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a  tempo
determinato presso amministrazioni  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei  requisiti  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  medesimo  decreto
legislativo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,   recante:
          «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,  lettera
          a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma  1,  lettere
          a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),  r),  s)  e  z),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 20 (Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                Omissis.»