((Art. 3 undecies 
 
Criteri  e  modalita'  per  l'erogazione  di  risorse  ai  comuni  di
                 Casamicciola Terme e di Lacco Ameno 
 
  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre  2022,  n.
186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  2023,  n.
9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «I  criteri  e  le
modalita' di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono
definiti con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare  entro  il  31  marzo
2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 3 dicembre  2022,  n.  186,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9,  recante:
          «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  eccezionali  verificatisi   nel   territorio
          dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Sospensione  di  termini  in  materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e contributivi,  nonche'
          sospensione di termini amministrativi). 
                Omissis. 
                7. Al fine di assicurare ai  comuni  di  Casamicciola
          Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati  per
          effetto delle sospensioni di cui al comma 1,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  un
          fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e
          di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro  nel
          2022 e 911.000 euro  nel  2023  in  favore  del  Comune  di
          Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e  469.000  euro
          nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. I  criteri  e
          le modalita' di erogazione delle somme di  cui  al  periodo
          precedente  sono  definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31  marzo  2023.  Ai
          fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente,
          l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme in cinque rate annuali di importo pari ad  un  quinto
          del contributo assegnato complessivamente a ciascun  comune
          per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta  municipale  propria
          riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati
          dall'Agenzia delle  entrate  sono  annualmente  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»