((Art. 3 duodecies 
 
Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6  novembre  2021,  n.
  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre  2021,
  n. 233 
 
  1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «,  limitatamente  agli  edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai  sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  e  14  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015» sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  20-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante «Disposizioni urgenti per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  20-bis  (Misure  di  semplificazione  per  gli
          investimenti  per  la  ricostruzione  post-sisma  del  2009
          previsti  dal  Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare
          gli interventi per  la  ricostruzione  e  il  rilancio  dei
          territori  interessati  dagli  eventi  sismici   del   2009
          finanziati  dal  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021,  n.  101,  le  disposizioni  previste
          dall'articolo  1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2018, n. 89, per  gli  edifici  interessati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016 si applicano  agli  interventi  di  ricostruzione  nel
          cratere  del  sisma  del  6  aprile   2009.   Le   predette
          disposizioni si applicano anche ai comuni  della  Provincia
          di Campobasso e ai comuni  della  citta'  metropolitana  di
          Catania di cui all'allegato 1 annesso al  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai comuni  interessati
          da  eventi  sismici  per  i  quali   sia   intervenuta   la
          deliberazione dello stato di emergenza a  far  data  dal  6
          aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri.»