((Art. 3 bis 
 
Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma  del
                                2016 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229,  all'ultimo  periodo,  dopo  la  parola:  «ricostruzione»   sono
inserite le seguenti: «e alla ripresa economica» ed e'  aggiunto,  in
fine, il  seguente  periodo:  «Le  attivita'  connesse  alla  ripresa
economica possono essere finanziate esclusivamente  con  le  risorse,
diverse da quelle  destinate  alla  ricostruzione,  finalizzate  allo
scopo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). 
                Omissis. 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione e alla ripresa economica  dei  territori
          colpiti dagli eventi sismici di  cui  all'articolo  1,  ivi
          incluse  quelle  rivenienti  dal  Fondo   di   solidarieta'
          dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002
          del Consiglio  dell'11  novembre  2002,  ad  esclusione  di
          quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute  nella
          fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa
          economica possono essere finanziate esclusivamente  con  le
          risorse, diverse da quelle  destinate  alla  ricostruzione,
          finalizzate allo scopo.»