((Art. 3 bis Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: «ricostruzione» sono inserite le seguenti: «e alla ripresa economica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attivita' connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). Omissis. 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo.»