((Art. 3 ter 
 
Anticipazioni per il  pagamento  dell'IVA  in  favore  delle  imprese
                   danneggiate dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 4  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «7-ter. Al fine di far fronte alle  difficolta'  finanziarie  delle
imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture  relative  agli
interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto,  per
la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma
e afferenti all'attivita' di impresa, il Commissario straordinario e'
autorizzato ad erogare anticipazioni,  a  valere  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 3. 
  7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo  2
del presente decreto, sono individuate le modalita' e  le  condizioni
per la concessione delle anticipazioni di cui  al  comma  7-ter,  nel
limite massimo del  5  per  cento  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il
recupero  delle  somme  anticipate  entro  la  data   di   erogazione
dell'ultimo  stato  di  avanzamento  lavori  relativo  all'intervento
edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante
l'acquisizione dei crediti IVA maturati in  relazione  agli  acquisti
collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1. 
                2. Per l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016. 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
                4. Ai Presidenti delle Regioni in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati. 
                5. Le donazioni raccolte mediante il numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389, come  sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
                6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato
          dei garanti previsto dagli atti  di  cui  al  comma  5,  e'
          integrato da un rappresentante  designato  dal  Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
          n.  394,  a  seguito  dell'implementazione  delle  previste
          soluzioni temporanee. 
                7. Alle donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto  dall'articolo  138,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133. 
                7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
          133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  «4. Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e
          gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000». 
                7-ter.  Al  fine  di  far  fronte  alle   difficolta'
          finanziarie delle imprese connesse  al  pagamento  dell'IVA
          per  le  fatture  relative  agli  interventi,  oggetto   di
          contributo  ai  sensi  del   presente   decreto,   per   la
          ricostruzione o la riparazione  degli  edifici  danneggiati
          dal  sisma  e  afferenti  all'attivita'  di   impresa,   il
          Commissario  straordinario  e'   autorizzato   ad   erogare
          anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di  cui
          al comma 3. 
              7-quater. Con i  provvedimenti  previsti  dal  comma  2
          dell'articolo 2 del presente decreto, sono  individuate  le
          modalita'  e  le  condizioni  per  la   concessione   delle
          anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del
          5 per cento delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
          speciale di cui al comma 3, nonche' la  disciplina  per  il
          recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione
          dell'ultimo   stato   di   avanzamento   lavori    relativo
          all'intervento  edilizio  di  riparazione  o  ricostruzione
          dell'edificio, anche mediante  l'acquisizione  dei  crediti
          IVA  maturati  in  relazione  agli  acquisti  collegati  al
          medesimo intervento e chiesti a rimborso.»