((Art. 3 quater 
 
Criteri  per  la  concessione  dei  finanziamenti  agevolati  per  la
  ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, compreso  il  costo  per  gli  interventi  di  adeguamento
igienico-sanitario, energetico, antincendio e di  eliminazione  delle
barriere architettoniche»; 
  b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: «o dei titolari
di diritti reali di godimento» sono  inserite  le  seguenti:  «o  dei
familiari che  siano  muniti  di  atto  di  delega  del  proprietario
appositamente autenticato»; 
  c) al comma 12-bis, le parole: «fino al 30 per cento del contributo
concesso e comunque» sono soppresse. 
  2. I contributi per i costi di cui alla  lettera  a)  del  comma  1
possono essere  attribuiti  nell'ambito  dei  contributi  concessi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante:  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Criteri  e  modalita'  generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione  privata).  -  1.  Per  gli   interventi   di
          ricostruzione  o  di  recupero   degli   immobili   privati
          distrutti o danneggiati dalla crisi  sismica,  da  attuarsi
          nel rispetto dei  limiti,  dei  parametri  e  delle  soglie
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
          2, comma 2, possono essere previsti: 
                  a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari
          al 100 per cento del costo delle strutture, degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne,  e  delle  parti  comuni   dell'intero   edificio,
          compreso  il  costo  per  gli  interventi  di   adeguamento
          igienico-sanitario,   energetico,    antincendio    e    di
          eliminazione delle barriere architettoniche; 
                  c) per gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento
          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'
          l'eliminazione delle barriere  architettoniche,  e  per  il
          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese
          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
          dell'intero edificio. 
                2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                  a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          siano  muniti  di   atto   di   delega   del   proprietario
          appositamente   autenticato   che   si   sostituiscano   ai
          proprietari  delle   unita'   immobiliari   danneggiate   o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, e del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  del  14  gennaio  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, che, alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato  2-bis,  risultavano  adibite  ad   abitazione
          principale ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  terzo,
          quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214; 
                  b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          siano  muniti  di   atto   di   delega   del   proprietario
          appositamente   autenticato   che   si   sostituiscano   ai
          proprietari  delle   unita'   immobiliari   danneggiate   o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del  5  maggio  2011  e  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla  data
          del 24  agosto  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla
          base di un contratto regolarmente registrato ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, ovvero concesse in comodato  o  assegnate  a  soci  di
          cooperative a proprieta' indivisa, e  adibite  a  residenza
          anagrafica    del    conduttore,    del    comodatario    o
          dell'assegnatario; 
                  c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse  da
          quelle di cui alle lettere a) e b); 
                  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          siano  muniti  di   atto   di   delega   del   proprietario
          appositamente   autenticato   che   si   sostituiscano   ai
          proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi
          incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni  degli
          edifici danneggiati o distrutti dal  sisma  e  classificati
          con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei  quali,  alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a) , b) e c); 
                  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero  di
          chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 1, ovvero alla data del  24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa
          strumentali. 
                2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di  cui  al
          comma 1, per gli immobili di interesse culturale  ai  sensi
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, gli esiti agibile con  provvedimenti',  parzialmente
          agibile' e inagibile' delle schede A-DC e B-DP  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
          febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55
          del 7 marzo 2006, sono  equiparati,  rispettivamente,  agli
          esiti B', C' ed E' delle schede AeDES di cui al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011. 
                2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene  immobile
          sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi
          del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta  di
          concessione del contributo  puo'  essere  presentata  anche
          solo da uno dei comproprietari o dei soggetti  legittimati,
          con le modalita' disciplinate  ai  sensi  dell'articolo  2,
          comma 2, allegando idonea documentazione atta a  dimostrare
          che gli altri comproprietari o soggetti  legittimati  siano
          stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
          di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata. 
                3. La concessione dei contributi di cui al  comma  2,
          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte
          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di
          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del
          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in
          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non
          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente
          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o
          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente
          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
          all'articolo 1. 
                4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i  soggetti
          di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  2,  la
          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del
          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
                5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del
          comma  2,  su  immobili  ricadenti  nei   Comuni   di   cui
          all'articolo 1, comma  2,  da  eseguire  su  immobili  siti
          all'interno di centri storici e borghi  caratteristici,  la
          percentuale del contributo dovuto e' pari al 100 per  cento
          del  valore  del  danno  puntuale   cagionato   dall'evento
          sismico, come documentato  a  norma  dell'articolo  12.  In
          tutti  gli  altri  casi,  la  percentuale  del   contributo
          riconoscibile non supera  il  50  per  cento  del  predetto
          importo, secondo le modalita' stabilite  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
                6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti
          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
          al presente decreto. 
                7. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2, e' individuata una metodologia di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo
          1, comma 5, tenendo conto sia  del  livello  di  danno  che
          della vulnerabilita'.  I  provvedimenti  di  cui  al  primo
          periodo prevedono una maggiorazione del contributo per  gli
          interventi relativi a murature portanti di elevato spessore
          e di bassa capacita' strutturale. 
                8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,  nonche'  le   spese   per   le   attivita'
          professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e
          le  spese  di  funzionamento  dei  consorzi   appositamente
          costituiti tra proprietari per gestire interventi  unitari,
          nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5. 
                8-bis. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di
          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico
          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono
          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di
          contributo. 
                9.  Le  domande  di  concessione  dei   finanziamenti
          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti
          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e
          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o
          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi
          danni. 
                11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
                12.  Ferma  restando  l'esigenza  di  assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
          previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                12-bis. Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  per
          danni lievi,  qualora  si  rendessero  necessarie,  possono
          essere  ammesse  varianti  e  comunque   nei   limiti   del
          contributo concedibile, purche' compatibili con la  vigente
          disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. 
                13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
          beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente  tra
          le imprese che  risultano  iscritte  nell'Anagrafe  di  cui
          all'articolo 30. 
                13-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati
          ubicati nei Comuni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  su
          richiesta degli interessati  che  dimostrino  il  nesso  di
          causalita' diretto tra  i  danni  ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
                13-ter. I  soggetti  conduttori  di  un  immobile  in
          virtu' di contratti di  locazione  pluriennale  riferiti  a
          immobili adibiti ad abitazione principale alla data del  24
          agosto 2016 con riferimento ai comuni di  cui  all'allegato
          1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento  ai
          comuni di cui all'allegato  2,  ovvero  alla  data  del  18
          gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui  all'allegato
          2-bis del presente decreto, distrutti o  danneggiati  dagli
          eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel  limite  di
          600.000  euro  per  l'anno  2021,  di  un  contributo   non
          superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi
          per il rilascio del permesso di costruire  ai  sensi  degli
          articoli 16 e 17 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  A  tale
          fine,   il   Commissario   straordinario   definisce,   con
          provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
          del  presente  decreto,  i  criteri  e  le  modalita'   per
          richiedere,   entro   trenta   giorni   dall'adozione   del
          provvedimento, la concessione del contributo  nel  rispetto
          del limite di spesa di cui al  primo  periodo.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario
          straordinario provvede con  le  risorse  disponibili  nella
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.»