((Art. 3 quinquies 
 
Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese  nelle  aree
                     colpite dal sisma del 2016 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6,  comma  7,  dopo  le  parole:  «computi  metrici
estimativi redatti sulla base  del  prezzario  unico  interregionale,
predisposto  dal  Commissario  straordinario  d'intesa  con  i   vice
commissari  nell'ambito  della  cabina  di   coordinamento   di   cui
all'articolo 1, comma 5,» sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero,  in
alternativa,  sulla  base  dei  prezzari  regionali  di   riferimento
vigenti,»; 
  b) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.  20-ter (Ulteriori  misure   per   il   potenziamento   degli
investimenti a favore delle  imprese  ricadenti  nelle  aree  colpite
dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare  gli
investimenti delle  imprese  ricadenti  nelle  aree  danneggiate  dal
sisma,  le  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Mar-  che  e  Umbria   possono
utilizzare le economie derivanti  dalla  gestione  delle  graduatorie
predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis  per  finanziare  le
graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero  per
attivare un nuovo bando finalizzato  a  concedere  i  contributi  nel
rispetto dei criteri, delle condizioni e  delle  modalita'  stabiliti
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  10  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  fondi  non
utilizzati di cui all'articolo 24  sono  destinati  al  finanziamento
delle misure di sostegno previste dall'articolo 20»; 
  c) all'articolo 31, comma 6, dopo le  parole:  «con  l'indicazione»
sono inserite le seguenti: «, se nota,» e dopo le parole: «l'addendum
al contratto di appalto contenente l'indicazione»  sono  inserite  le
seguenti: «delle opere e delle quantita' oggetto di  subappalto,  ove
non precedentemente indicate, e delle denominazioni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6,  comma  7,  20,
          20-bis, 24 e 31, comma  6,  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge  15
          dicembre 2016, n.  229,  recante:  «Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Criteri  e  modalita'  generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata). 
                Omissis. 
                7. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2, e' individuata una metodologia di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo
          1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari
          regionali di riferimento vigenti,  tenendo  conto  sia  del
          livello di danno che della vulnerabilita'. I  provvedimenti
          di cui al primo periodo  prevedono  una  maggiorazione  del
          contributo per gli interventi relativi a murature  portanti
          di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.» 
                «Art. 20 (Sostegno  alle  imprese  danneggiate  dagli
          eventi sismici del 2016). - 1. Una quota pari a complessivi
          35  milioni  di  euro  delle  risorse  del  fondo  di   cui
          all'articolo 4 e' trasferita sulle contabilita' speciali di
          cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla
          concessione di agevolazioni nella forma  di  contributo  in
          conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano
          realizzato, a partire  dal  24  agosto  2016,  investimenti
          produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo  1,
          con priorita' per le imprese,  con  sede  o  unita'  locali
          ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che
          hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di  cui
          all'articolo 1. Sono comprese tra i  beneficiari  anche  le
          imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata  nei
          territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,  ma
          i cui fondi siano situati in tali territori. 
                2.  I  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  di
          concessione delle agevolazioni  di  cui  al  comma  1  sono
          stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, su  proposta  delle  regioni  interessate.  Alla
          concessione delle agevolazioni di cui al presente  articolo
          provvedono i vice commissari,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 5. 
                3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano nel rispetto della normativa europea e  nazionale
          in materia di aiuti di Stato.» 
                «Art.   20-bis   (Interventi   volti   alla   ripresa
          economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa  produttiva
          delle imprese del settore turistico, dei servizi  connessi,
          dei  pubblici  esercizi  e  del  commercio  e  artigianato,
          nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica,
          come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e  dalle
          pertinenti norme regionali, insediate da  almeno  sei  mesi
          antecedenti  agli  eventi  sismici  nelle  province   delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  nelle  quali  sono
          ubicati i comuni di cui agli allegati 1  e  2  al  presente
          decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di  euro  per
          l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  sono  concessi  alle
          medesime imprese contributi, a  condizione  che  le  stesse
          abbiano registrato, nei sei  mesi  successivi  agli  eventi
          sismici, una riduzione del fatturato annuo  in  misura  non
          inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla
          media del medesimo periodo del triennio precedente. 
                2.  I  criteri,  le  procedure,   le   modalita'   di
          concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e
          di riparto delle risorse tra le  regioni  interessate  sono
          stabiliti  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo
          di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono  i
          vice commissari. 
                3. I contributi di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento  (UE)  n.
          651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,  ovvero  ai
          sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,
          del 18 dicembre 2013. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a 23 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.» 
                «Art. 24 (Interventi a favore delle micro, piccole  e
          medie imprese nelle zone colpite dagli eventi  sismici).  -
          1.  Per  sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio   delle
          attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni
          di cui all'articolo 1, sono concessi  a  micro,  piccole  e
          medie imprese, danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1, finanziamenti  agevolati  a  tasso  zero  a
          copertura del cento per cento  degli  investimenti  fino  a
          30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono  rimborsati  in
          10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 
                2. I finanziamenti di cui al presente  articolo  sono
          concessi, per gli  anni  2016,  2017  e  2018,  nel  limite
          massimo complessivo di 10  milioni  di  euro,  a  tal  fine
          utilizzando   le    risorse    disponibili    sull'apposita
          contabilita'   speciale   del   Fondo   per   la   crescita
          sostenibile, di cui all'articolo 23  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134. 
                3. Alla disciplina dei criteri,  delle  condizioni  e
          delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai
          commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  sentito  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea  e
          nazionale in materia di aiuti di Stato.» 
                «Art. 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione
          privata). 
                Omissis. 
                6.   Nei   contratti   fra   privati   e'   possibile
          subappaltare   lavorazioni   previa   autorizzazione    del
          committente  e  nei   limiti   consentiti   dalla   vigente
          normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere,  a
          pena di nullita', la dichiarazione di  voler  procedere  al
          subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle
          quantita'  da   subappaltare.   Prima   dell'inizio   delle
          lavorazioni deve essere in ogni caso  trasmesso  l'addendum
          al contratto  di  appalto  contenente  l'indicazione  delle
          opere e delle quantita'  oggetto  di  subappalto,  ove  non
          precedentemente  indicate,  e  delle  denominazioni   delle
          imprese subappaltatrici, le quali  devono  essere  iscritte
          nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.  Sono  nulle
          tutte le clausole che dispongono il subappalto al di  fuori
          dei casi e dei limiti sopra indicati. 
                Omissis.».