((Art. 3 sexies 
 
Modifica  alla  disciplina  concernente  i  ruderi  e   gli   edifici
                             collabenti 
 
  1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: «del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  2-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli eventi sismici  occorsi  a  decorrere  dal  24
agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1
e 2».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi  1  e  2,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Ruderi ed edifici  collabenti).  -  1.  Non
          sono ammissibili a contributo  gli  edifici  costituiti  da
          unita' immobiliari destinate ad abitazioni o  ad  attivita'
          produttive che, alla data degli eventi  sismici  occorsi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni  di
          cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non  avevano  i  requisiti
          per essere utilizzabili a fini residenziali  o  produttivi,
          in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili,  a
          seguito di  certificazione  o  accertamento  comunale,  per
          motivi statici o igienico-sanitari, o in  quanto  privi  di
          impianti. 
                2. L'utilizzabilita' degli edifici  alla  data  degli
          eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016,  con
          riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi  1  e  2
          deve  essere  attestata  dal   richiedente   in   sede   di
          presentazione  del  progetto  mediante  perizia  asseverata
          debitamente documentata.  L'ufficio  per  la  ricostruzione
          competente verifica, anche avvalendosi delle  schede  AeDES
          di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  la   presenza   delle
          condizioni per l'ammissibilita' a contributo.»