((Art. 3 septies 
 
Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione  di  aggregati
          edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In  tali  casi  il
contributo concedibile e' limitato  al  solo  ripristino  strutturale
degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonche'
di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno
aderito al consorzio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma  10,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Interventi su centri storici e su centri  e
          nuclei urbani e rurali). 
                Omissis. 
                10. Decorso inutilmente il termine indicato al  comma
          9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che  non  hanno
          aderito al consorzio,  per  l'esecuzione  degli  interventi
          mediante l'occupazione temporanea degli immobili,  che  non
          puo' avere durata superiore a tre anni e per la  quale  non
          e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli
          interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di
          cui  all'articolo  5  che  sarebbero  stati  assegnati   ai
          predetti  proprietari.   In   tali   casi   il   contributo
          concedibile e'  limitato  al  solo  ripristino  strutturale
          degli edifici  dell'aggregato  edilizio  e  delle  finiture
          comuni nonche'  di  quelle  esclusive  degli  immobili  dei
          soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio. 
                Omissis.»