((Art. 3 octies 
 
Individuazione  dei  comuni  destinatari  dei   contributi   per   la
        ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229,  le  parole:  «indicati  negli  allegati  1,  2  e  2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
          dei contributi). 
                Omissis 
                2. All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'
          urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della
          vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
          ai  sensi  dell'articolo   20   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi  di
          cui  agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
          conformita' urbanistica  e'  attestata  dal  professionista
          abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli  edilizi
          legittimi   dell'edificio   preesistente,   l'assenza    di
          procedure  sanzionatorie   o   di   sanatoria   in   corso,
          l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.  Nei
          comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,  gli  interventi
          di ricostruzione di edifici privati in  tutto  o  in  parte
          lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza  di
          demolizione per pericolo  di  crollo,  sono  in  ogni  caso
          realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di  cui
          all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge  24  ottobre
          2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche
          dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. 
                Omissis.»