((Art. 3 novies 
 
Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni  colpiti  da  eventi
                               sismici 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea, le  parole:  «e  2023/2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028  e
2028/2029»; 
  2) alla lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite  dalle
seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/ 2027, 2027/2028 e
2028/2029»; 
  b) al comma 2, le parole: «, ed euro  2.437.774  per  l'anno  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 4.062.957 per ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029»; 
  c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  per  garantire
la continuita' didattica». 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  1.625.183  euro
per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2028 e a  2.437.774  euro  per  l'anno  2029,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   18-bis   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          recante: «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 18-bis (Misure  per  garantire  la  continuita'
          didattica).  -  1.   Per   l'anno   scolastico   2016/2017,
          2017/2018,  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,   2021/2022,
          2023/2024, 2024/2025,  2025/2026,  2026/2027,  2027/2028  e
          2028/2029 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali  di
          cui all'articolo 75, comma 3, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  300,  con  riferimento  alle  istituzioni
          scolastiche ed educative i cui  edifici,  siti  nelle  aree
          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1  nonche'
          nei comuni di  Casamicciola  Terme,  Forio  e  Lacco  Ameno
          dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente  o
          totalmente inagibili a seguito di tali  eventi  sismici,  a
          quelle ospitate in strutture temporanee di  emergenza  e  a
          quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di  consentire
          la  regolare  prosecuzione  delle  attivita'  didattiche  e
          amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
          di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado  di
          scuola, dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei  limiti
          delle risorse previste  al  comma  2.  Inoltre  i  medesimi
          dirigenti possono: 
                  a) istituire  con  loro  decreti,  previa  verifica
          delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di  personale,
          da  attivare  sino  al  termine  dell'attivita'   didattica
          dell'anno  scolastico  2016/2017,   2017/2018,   2018/2019,
          2019/2020,  2020/2021,  2021/2022,  2023/2024,   2024/2025,
          2025/2026,  2026/2027,  2027/2028  e  2028/2029,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107,  nonche'  di  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario (ATA); 
                  a-bis) istituire con loro decreti, previa  verifica
          delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti  di  dirigente
          scolastico  e  di  direttore   dei   servizi   generali   e
          amministrativi,  anche  in  deroga  ai   vincoli   di   cui
          all'articolo 19,  commi  5  e  5-ter,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                  b) assegnare alle cattedre i docenti, il  personale
          ATA e gli educatori o, per il personale in servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
          seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
                2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1,  e'
          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
          10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni  nell'anno  2018,
          euro 6 milioni nell'anno 2019 euro 4,15  milioni  nell'anno
          2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021, euro  2,85  milioni
          nell'anno  2022,  euro  1.625.183  nell'anno   2023,   euro
          4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed  euro
          2.437.774 per l'anno 2029. Dette somme sono  ripartite  tra
          gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui  al
          comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto,  i  termini
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123, sono ridotti  a  due  giorni,  incrementabili
          fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in
          ogni caso fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  6  del
          medesimo decreto legislativo. 
                3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al
          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese
          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le
          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento
          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al
          pagamento delle spese per il personale supplente. 
                4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  i  dirigenti
          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in
          deroga al regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  4
          della legge 3  maggio  1999,  n.  124,  fermo  restando  il
          criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'  a
          coloro che si  sono  resi  preventivamente  disponibili  ad
          accettare i contratti offerti dall'istituzione  scolastica.
          Al  fine  di  acquisire  la  preventiva  disponibilita'  ad
          accettare i posti di cui al  presente  comma,  i  dirigenti
          degli Uffici scolastici regionali di cui  all'articolo  75,
          comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicano nel proprio sito  istituzionale  apposito  bando
          con  specifica  della  tempistica  di  presentazione  delle
          relative domande. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni
          nell'anno 2017, euro  8  milioni  nell'anno  2018,  euro  6
          milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni  nell'anno  2020,
          euro 4,75 milioni  nell'anno  2021  ed  euro  2,85  milioni
          nell'anno 2022, si provvede: 
                  a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016  ed  euro  5
          milioni  nel  2018,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  la  quota
          afferente al funzionamento; 
                  b) quanto ad euro 10  milioni  nel  2017,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                  b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
          milioni  nel  2019,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                  b-ter)  quanto  a  euro  900.000  nell'anno   2019,
          mediante   corrispondente   riduzione    del    Fondo    di
          funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296; 
                  b-quater) quanto a euro 1,5  milioni  nel  2019  ed
          euro  2,25  milioni  nel  2020,   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma  Fondi  di  riserva  e
          speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                  b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020  ed
          euro  2,85  milioni  nel  2022,   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                  b-sexies) quanto a  euro  4,75  milioni  nel  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107; 
                  b-septies) quanto a euro 1.625.183  nell'anno  2023
          ed euro 2.437.774 nell'anno 2024,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui  all'articolo
          1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          incrementato  di  euro  600.000  nell'anno  2018.  A   tale
          incremento  si  da'   copertura   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n.190, recante:  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.»