((Art. 3 terdecies 
 
Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui
  all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 
  1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 dicembre 2024». 
  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1  si  provvede  nel
limite  massimo  delle  risorse  disponibili   stanziate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
nel rispetto del relativo riparto di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021,  ferma  restando  la  durata  non
superiore a tre anni di ciascun contratto  individuale  di  lavoro  a
tempo determinato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 701 e 704,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                701.  Per  l'accelerazione   e   l'attuazione   degli
          investimenti   concernenti   il   dissesto   idrogeologico,
          compresi quelli finanziabili tra le linee di  azione  sulla
          tutela del territorio nell'ambito del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano,  il  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  i
          soggetti attuatori indicati nelle ordinanze  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile  possono,  sulla  base
          della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e  nel
          limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
          lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di  lavoro
          flessibile, con durata non superiore al 31  dicembre  2024,
          di personale di comprovata  esperienza  e  professionalita'
          connessa alla natura degli interventi. 
                Omissis. 
                704. Per l'attuazione dei  commi  da  701  a  703  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per  il  successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri,  con  una  dotazione  di  euro  35
          milioni per l'anno 2021. 
                Omissis.»