Art. 4 
 
Rifinanziamento del Fondo regionale  di  protezione  civile  ((e  del
  Fondo per i contenziosi connessi a sentenze  esecutive  relative  a
  calamita' o cedimenti)) 
 
  1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui  all'articolo  45
del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di
euro 10 milioni. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136. 
  ((2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Per
gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e'  pari  a  420.000
euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024  e  450.000  euro  per  il
2025»; 
  b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025». 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari  a  420.000  euro
per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno  2024  e  450.000  euro  per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante:  «Codice  della
          protezione civile»: 
                «Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile). - 1.
          Il "Fondo regionale di  protezione  civile",  iscritto  nel
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, contribuisce  al  potenziamento  del  sistema  di
          protezione civile delle Regioni  e  degli  Enti  locali,  e
          concorre agli interventi diretti  a  fronteggiare  esigenze
          urgenti conseguenti alle emergenze di cui  all'articolo  7,
          comma 1, lettera b). 
                2. Con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono
          disciplinati  i  criteri  di  riparto  e  le  modalita'  di
          trasferimento  delle  risorse  da  destinare   a   ciascuna
          Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  recante:  «Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Fondo per contenziosi  connessi  a  sentenze
          esecutive relative a calamita' o cedimenti). - 1.  Al  fine
          di  garantire  la  sostenibilita'  economico-finanziaria  e
          prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e'
          istituito  presso  il  Ministero  dell'interno   un   fondo
          denominato «Fondo per i  contenziosi  connessi  a  sentenze
          esecutive  relative  a  calamita'  o  cedimenti»  con   una
          dotazione di 20 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la  dotazione  del
          fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro  per
          il 2024 e  450.000  euro  per  il  2025.  Le  risorse  sono
          attribuite ai comuni che, a seguito di  sentenze  esecutive
          di  risarcimento  conseguenti  a   calamita'   naturali   o
          cedimenti strutturali, o ad  accordi  transattivi  ad  esse
          collegate, sono obbligati a sostenere  spese  di  ammontare
          complessivo superiore al 50 per cento della spesa  corrente
          sostenuta come risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
          rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i  cedimenti
          strutturali di cui al precedente  periodo,  devono  essersi
          verificati  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                1-bis. Limitatamente  agli  enti  che  comunicano  le
          fattispecie di cui al comma 1  secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
          l'approvazione della variazione di assestamento generale di
          cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   per
          l'adozione della delibera che da' atto del permanere  degli
          equilibri generali di bilancio  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del  medesimo  testo  unico  sono  fissati  al  30
          settembre 2016 . 
                2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
          dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
          giorni successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto per l'anno  2016,
          entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
          ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al
          2025, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1,  ivi
          incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
          con  modalita'  telematiche   individuate   dal   Ministero
          dell'interno. Le richieste sono  soddisfatte  per  l'intero
          importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal
          termine  di  invio  delle  richieste.  Nel  caso   in   cui
          l'ammontare  delle  richieste  superi   l'ammontare   annuo
          complessivamente  assegnato,  le  risorse  sono  attribuite
          proporzionalmente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n.190, recante:  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.»