Art. 5 
 
Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi  sul  territorio
  della Regione Marche nel mese di settembre 2022 
 
  1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  ((1-bis.  All'articolo  12-bis,  comma  1,  del  decreto-legge   18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo e' soppresso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  12-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  recante:
          «Misure urgenti di sostegno nel  settore  energetico  e  di
          finanza pubblica», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12-bis (Misure a  favore  dei  territori  delle
          Marche  colpiti  dagli  eccezionali  eventi   meteorologici
          verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022). -  1.
          Al  fine  di  far  fronte  all'emergenza  derivante   dagli
          eccezionali eventi  meteorologici  per  i  quali  e'  stato
          dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio
          dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19  ottobre  2022,
          pubblicate, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022,  in
          parte  del  territorio   delle   province   di   Ancona   e
          Pesaro-Urbino  e   dei   comuni   ricadenti   nella   parte
          settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi  alla
          provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
          di  euro  per  l'anno  2022,  per  la  realizzazione  degli
          interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere  a),
          b), c), d) ed e), del codice della  protezione  civile,  di
          cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse
          di cui al primo periodo sono trasferite nella  contabilita'
          speciale aperta per l'emergenza ai sensi  dell'articolo  9,
          comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23  settembre  2022,  e
          intestata al Commissario delegato  di  cui  all'articolo  1
          della medesima ordinanza. Agli oneri derivanti dal presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.»