((Art. 5 ter 
 
Rendicontazioni dei  Commissari  delegati  titolari  di  contabilita'
                       speciali per emergenze 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione  civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  «Qualora  i  Commissari  delegati  non
producano la rendicontazione prevista  dal  presente  comma,  a  tale
attivita' provvedono le autorita' individuate per favorire e regolare
il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali  in  via
ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 27, comma 4, e 26,
          comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
          1, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
          emergenze di rilievo  nazionale  e  altre  disposizioni  in
          materia amministrativa e procedimentale). 
                «Omissis 
                4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
          del  regio  decreto  18   novembre   1923,   n.   2440,   e
          dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          e  successive  modificazioni,  ai  fini  del  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
          di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro    il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di  cui
          coordinano  l'attuazione,  indicando  la  provenienza   dei
          fondi, i soggetti beneficiari  e  la  tipologia  di  spesa,
          secondo uno schema da stabilire con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
          della   protezione   civile,   che   contenga,    altresi',
          l'indicazione dei crediti e dei  debiti  e  delle  relative
          scadenze, gli interventi eventualmente affidati a  soggetti
          attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia  di
          trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
          14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi  tra  le   contabilita'   speciali.   Qualora   i
          Commissari  delegati  non  producano   la   rendicontazione
          prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le
          autorita'  individuate   per   favorire   e   regolare   il
          proseguimento dell'esercizio delle  funzioni  commissariali
          in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 
                Omissis.» 
                «Art. 26  (Ordinanze  volte  a  favorire  il  rientro
          nell'ordinario  a   seguito   di   emergenze   di   rilievo
          nazionale). 
                Omissis. 
                2. Con l'ordinanza di cui al comma 1  e'  individuata
          l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga  prevista
          ai sensi dell'articolo 27, comma  5,  e'  autorizzata  alla
          gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
          puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma  1
          che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
          scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si  rendono
          disponibili  a  seguito   della   revoca   possono   essere
          utilizzate  per  la  realizzazione  di   nuovi   interventi
          strettamente connessi  al  superamento  dell'emergenza.  La
          medesima ordinanza individua  anche  le  modalita'  per  la
          prosecuzione   degli   interventi   senza   soluzione    di
          continuita',  fino  all'effettivo  subentro  dell'autorita'
          competente in via ordinaria. 
                Omissis.».