((Art. 5 quater 
 
Assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi a favore  del
                  personale della protezione civile 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno  degli  anni
2023,  2024  e  2025,  da  destinare  alla  stipulazione  di  polizze
assicurative  per   la   tutela   legale   e   la   copertura   della
responsabilita' civile verso terzi a favore del personale in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  nonche'  dei  componenti  della  Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui
all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  ad  euro
23.750 per ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                «Art.  20  (Commissione  Grandi  Rischi).  -  1.   In
          coerenza con le tipologie dei rischi  di  cui  all'articolo
          16,  la  Commissione  nazionale  per  la  previsione  e  la
          prevenzione dei  grandi  rischi  e'  organo  di  consulenza
          tecnico-scientifica  del  Dipartimento   della   protezione
          civile.  Per  la   partecipazione   alle   riunioni   della
          Commissione non spetta la corresponsione di compensi  o  di
          emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione
          e le modalita'  di  funzionamento  della  Commissione  sono
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis».