((Art. 5 sexies 
 
Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
  comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli  eventi  di  rilievo
  nazionale verificatisi nell'anno 2021 
 
  1. All'articolo  1,  comma  448,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole da: «e' autorizzata la  spesa»  fino
alla fine del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  nonche'
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge  11
gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza nazionale  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera c),  del  medesimo  codice,  verificatisi  nell'anno
2021, e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto,  si  provvede  alla  definizione
delle   modalita'   di   applicazione   delle   procedure    previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno  2021,  ai
fini dell'applicazione del comma 1.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
          legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                448. Per fare fronte ai danni occorsi  al  patrimonio
          privato  e   alle   attivita'   economiche   e   produttive
          relativamente alle ricognizioni dei  fabbisogni  completate
          dai  commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto   previsto
          dall'articolo 25, comma 2, lettera  e),  del  codice  della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1, e trasmesse al  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la
          successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della
          presente legge, in relazione agli eventi  per  i  quali  e'
          stato dichiarato lo stato di  emergenza  nazionale  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera c), del  medesimo  codice,
          verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche'  relativamente
          alle ricognizioni dei fabbisogni completate  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
          decreto-legge 11 gennaio 2023,  n.  3,  in  relazione  agli
          eventi  per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
          emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
          c), del medesimo codice, verificatisi  nell'anno  2021,  e'
          autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno  2023
          e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
          2027». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
          c), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile). - 1. Ai fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di
          protezione civile si distinguono in: 
                Omissis. 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  51-ter,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «Omissis. 
                51-ter. Le risorse  assegnate  agli  enti  locali  ai
          sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di  euro
          per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2024 e 2025».