((Art. 5 sexies Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021 1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «e' autorizzata la spesa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalita' di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificato dalla presente legge: «Omissis. 448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: «Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: Omissis. c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «Omissis. 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».