(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                 Metodo di ottenimento del prodotto 
 
    La  denominazione  «Ciliegia  di  Marostica»  designa  i   frutti
ottenuti dalla coltivazione delle varieta'  ascrivibili  ai  seguenti
gruppi: 
      a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile
alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat; 
      b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»; 
      c) tardive  «Milanese»,  «Durone  Rosso»  (Ferrovia  simile)  e
«Bella Italia»; 
      d) «Sandra Tardiva»; 
      e) le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone  Nero  I»,
«Durone Nero II» e «Mora di Cazzano». 
    Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di  Pistoia»
(=  «Durone  Rosso»),  «Black  Star»,  «Early  Bigi»,  «Grace  Star»,
«Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer»,
«Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco»,  «Rocket»,  «Vera»,  «Nimba»,
«Red Pacific», «Early Lory»,  «Adriana»,  «Celeste»  «Sweet  Aryana»,
«Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e Stella. 
    Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni  devono
essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente  art.
3. 
    Le tecniche colturali ammesse sono di seguito descritte. 
    1) Per i nuovi impianti: 
      a) preparazione del terreno:  il  nuovo  impianto  deve  essere
preceduto  da  una  idonea  lavorazione  meccanica  della  superficie
interessata; nei terreni di collina e' opportuna la  lavorazione  del
terreno a «buche». 
      E' obbligatorio eseguire l'analisi chimico-fisica  del  terreno
oggetto d'impianto allo scopo  di  determinare  la  necessita'  e  la
quantita' della concimazione di fondo e/o di  quella  correttiva.  E'
obbligatoria l'adozione di un piano di  concimazione  redatto  da  un
tecnico specializzato. 
      Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei  per  il
ciliegio dolce,  in  relazione  alle  caratteristiche  pedoclimatiche
della zona di produzione e delle varieta' sopra elencate; 
      b) materiale  vegetale:  e'  ammesso  l'impiego  di  astoni  di
qualita' certificata virus esente o virus controllato delle  varieta'
sopra elencate, innestati  su  soggetti  derivati  da  Prunus  avium,
Prunus cerasus o Prunus mahaleb.  E'  ammesso  altresi'  l'innesto  a
dimora. 
    2) Per tutti gli impianti: 
      a) densita': sono ammessi  tutti  i  sesti  d'impianto  purche'
siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome  nella
fase produttiva delle piante; 
      b) forma di allevamento: sono  consentite  tutte  le  forme  di
allevamento sia in volume sia in parete; 
      c) difesa fitosanitaria: la difesa dai  parassiti  deve  essere
attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta  integrata  o  di
quella biologica. Per  ridurre  il  rischio  di  forti  infezioni  di
Monilia durante il periodo  fiorale  e'  ammessa  l'eliminazione  dei
frutti non raccolti  rimasti  sulle  piante  e  l'esecuzione  di  una
corretta potatura estiva negli impianti vigorosi. 
      Prima  dell'esecuzione  di  qualsiasi  intervento  con  valenza
insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba  oppure  lo
sfalcio  e  la  raccolta  della  stessa.  Non  e'  ammesso  l'uso  di
fitoregolatori nel  periodo  compreso  tra  il  germogliamento  e  la
raccolta; 
      d)  gestione   del   suolo:   e'   obbligatorio   l'inerbimento
controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire  dal  secondo
anno  di  impianto.  E'  consentita  la  lavorazione  o  il   diserbo
localizzato sulla fila negli impianti specializzati fitti  o  attorno
al  tronco  nei  sistemi  espansi.  E'  ammessa  la   pratica   della
pacciamatura; 
      e) concimazione: gli elementi  nutritivi  da  apportare  devono
essere finalizzati  al  raggiungimento  e/o  al  mantenimento  di  un
sufficiente  livello  di  fertilita'  dei  suoli  in  ragione   delle
asportazioni della coltura e delle  perdite  per  immobilizzazione  e
lisciviazione; 
      f) irrigazione: e' ammessa la pratica  irrigua  con  sistemi  a
bassa portata; 
      g) gestione delle piante: e' obbligatoria l'esecuzione  annuale
della potatura al bruno per assicurare  una  produzione  di  qualita'
costante negli anni; le  piante  devono  essere  mantenute  in  buona
efficienza vegetativa e  produttiva  anche  ricorrendo  a  interventi
straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose deperite e
non piu' funzionali; 
      h) raccolta  e  condizionamento:  la  raccolta  delle  ciliegie
destinate al commercio per il consumo fresco deve essere  eseguita  a
mano e i frutti devono essere  disposti  in  contenitori  con  pareti
rigide. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita  per
eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. 
    Fino al momento  della  consegna  per  la  commercializzazione  i
frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi  e  ombreggiati  per
evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'. 
    Il  prodotto  non  avviato  alla  commercializzazione  entro   le
quarantotto ore successive alla raccolta, deve essere  opportunamente
trattato con la tecnica della  frigoconservazione  oppure  con  altri
accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti.