Art. 5. Metodo di ottenimento L'alimentazione degli animali deve tener conto delle seguenti specifiche: almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le lattifere, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 3; sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente; l'alimentazione degli animali, per circa il 45% proviene da foraggio, il 70% del 45% del foraggio (sostanza secca) utilizzato proviene dalla zona geografica delimitata di cui all'art. 3 del presente disciplinare. E' necessario consentire l'impiego di alimentazione proveniente da fuori area ed, anche, complementare, sia perche' l'attivita' agricola non e' piu' diffusa nella zona come in passato sia per le condizioni geo-pedoclimatiche che non assicurano e ne' potranno assicurare in futuro la produzione dello stesso in tutto il periodo dell'anno. Inoltre, si ritiene di dover procedere con tale procedura per la riduzione crescente delle aree destinate a prato/pascolo sia per l'incremento recente di specie faunistiche alloctone (cinghiali, etc.) che riducono ulteriormente la produzione di foraggio locale per i danni provocati al cotico erboso sia per l'avanzamento dei boschi dovuto alla ridotta manutenzione del territorio. Essendo la funzione della alimentazione complementare, solo fisiologica e di supporto al microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del «Caciocavallo Silano» DOP e' pressoche' trascurabile. Inoltre, l'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 70 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche. Il «Caciocavallo Silano» DOP e' prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per trenta secondi in caseificio. Il latte da impiegare per la produzione del formaggio deve essere coagulato alla temperatura di 36-38°C usando caglio in pasta di vitello odi capretto. E' consentito l'impiego di siero innesto naturale preparato nella stessa struttura di trasformazione del latte. Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola. Inizia quindi la fase di maturazione della cagliata, che consiste in una energica fermentazione lattica la cui durata varia in media dalle 4 alle 10 ore e puo' protrarsi, ulteriormente in relazione all'acidita' del latte lavorato, alla temperatura, alla massa o ad altri fattori. La maturazione della pasta e' completata quando la stessa e' nella condizione di essere filata ed il controllo sui tempi di maturazione si effettua mediante prelievi, a brevi intervalli di piccole parti della pasta stessa che vengono immerse in acqua quasi bollente per provare se si allunga in fibre elastiche, lucide, continue e resistenti: cioe' «fila». Segue una operazione caratteristica consistente nella filatura e formazione di una specie di cordone che viene plasmato fino a raggiungere la forma voluta. La modellazione della forma si ottiene con movimenti energici delle mani per cui la pasta si comprime in modo tale da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature ne' pieghe, e la parte interna senza vuoti. Si procede, quindi, alla chiusura della pasta all'apice di ogni singolo pezzo, immergendo la parte velocemente in acqua bollente e completando l'operazione a mano. Infine, si da' alla pasta la forma ovale con testina o troncoconica; la forma cilindrica o a parallelepipedo e' consentita per il solo prodotto destinato a diverse operazioni di confezionamento (prodotto a fette, prodotto a cubetti, prodotto grattugiato, etc.). Le forme cosi' plasmate vengono immerse prima in acqua di raffreddamento e poi in salamoia. La salatura avviene per immersione per un periodo di tempo variabile in relazione al peso, ma comunque non inferiore a sei ore. Tolte dalla salamoia le forme vengano legate a coppia con appositi legacci e sospese con delle pertiche di legno o di acciaio al fine di ottenere la stagionatura. La durata minima del periodo di stagionatura e' di trenta giorni, ma puo' protrarsi piu' a lungo.