(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
           Confezionamento, etichettatura e presentazione 
 
    Il prodotto «Caciocavallo Silano»  DOP  puo'  essere  immesso  al
consumo confezionato sia in forma intera che porzionato, affettato  o
grattugiato, cubettato, etc. Il prodotto stagionato puo' essere messo
sottovuoto  sia  nella  forma  interna  che  in  quella   porzionato,
affettato, cubettato, grattugiato, etc. anche in zone  differenti  da
quelle della zona di origine  da  soggetti  diversi,  identificati  e
controllati dall'ente di certificazione autorizzato;  nelle  suddette
operazioni e' sempre  garantita  la  tracciabilita'  della  forma  di
provenienza.  E'  consentito  il  confezionamento  del  «Caciocavallo
Silano»  DOP,  destinato  alla  vendita,  assistita   ed   immediata,
nell'esercizio dove e' stato preparato. Il formaggio a  denominazione
di origine «Caciocavallo Silano» deve recare apposto  all'atto  della
sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni  forma,  con
figurazione puntiforme, il contrassegno del simbolo grafico  (figura)
e  l'indicatore  di  un  numero  di  identificazione  attribuito  dal
Consorzio  di  tutela   formaggio   «Caciocavallo   Silano»,   previa
autorizzazione  alla  vigilanza,  ad  ogni  produttore  inserito  nel
sistema  di  controllo.  Il  formaggio  a  denominazione  di  origine
«Caciocavallo Silano»,  destinato  ad  operazioni  di  porzionamento,
affettatura, cubettatura  deve  recare  apposto  all'atto  della  sua
immissione al consumo  impresso  termicamente,  su  ogni  forma,  con
figurazione puntiforme, tre contrassegni del simbolo grafico (figura)
con l'indicazione di un  numero  di  identificazione  attribuito  dal
Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano ad ogni  produttore
inserito nel sistema di  controllo.  Tale  contrassegno,  nel  colore
pantone 348 CVC unitamente agli estremi del  regolamento  comunitario
con cui e' stata registrata la denominazione stessa e del  numero  di
identificazione,  attribuito  al  singolo  produttore,  di   cui   al
precedente comma, dovra' essere stampigliato sulle etichette  apposte
su ogni singola forma. 
 
                    Figura Simbolo grafico (logo) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    E' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e  similari.  E'
consentito l'uso di indicazioni, cosi' come indicato nell'art. 2, che
facciano riferimento al periodo di stagionatura extra, gran  riserva.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri
di altezza  e  di  larghezza  non  superiori  alla  meta'  di  quelli
utilizzati per indicare la D.O.P. L'etichetta da apporre sulle  forme
della D.O.P. deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili,
nettamente distinguibili da ogni  altra  scritta  che  compare  sulle
stesse le seguenti indicazioni: 
      a) il simbolo grafico suddetto; 
      b) il simbolo comunitario; 
      c) il nome,  il  cognome,  la  ragione  sociale  e  l'indirizzo
dell'azienda confezionatrice e/o produttrice; 
      d) il numero di identificazione  attribuito  ad  ogni  soggetto
inserito nel sistema di controllo; 
      e) la numerazione progressiva; 
      f) le altre informazioni obbligatorie in conformita' alle norme
vigenti.  L'etichetta  da  apporre  sulle  forme  della  D.O.P.  puo'
riportare  il  riferimento  alla  regione  in  cui  e'  collocato  il
caseificio di trasformazione del prodotto.