Art. 8. Confezionamento, etichettatura e presentazione Il prodotto «Caciocavallo Silano» DOP puo' essere immesso al consumo confezionato sia in forma intera che porzionato, affettato o grattugiato, cubettato, etc. Il prodotto stagionato puo' essere messo sottovuoto sia nella forma interna che in quella porzionato, affettato, cubettato, grattugiato, etc. anche in zone differenti da quelle della zona di origine da soggetti diversi, identificati e controllati dall'ente di certificazione autorizzato; nelle suddette operazioni e' sempre garantita la tracciabilita' della forma di provenienza. E' consentito il confezionamento del «Caciocavallo Silano» DOP, destinato alla vendita, assistita ed immediata, nell'esercizio dove e' stato preparato. Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, il contrassegno del simbolo grafico (figura) e l'indicatore di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano», previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano», destinato ad operazioni di porzionamento, affettatura, cubettatura deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, tre contrassegni del simbolo grafico (figura) con l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Tale contrassegno, nel colore pantone 348 CVC unitamente agli estremi del regolamento comunitario con cui e' stata registrata la denominazione stessa e del numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovra' essere stampigliato sulle etichette apposte su ogni singola forma. Figura Simbolo grafico (logo) Parte di provvedimento in formato grafico E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' consentito l'uso di indicazioni, cosi' come indicato nell'art. 2, che facciano riferimento al periodo di stagionatura extra, gran riserva. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la D.O.P. L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni: a) il simbolo grafico suddetto; b) il simbolo comunitario; c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice; d) il numero di identificazione attribuito ad ogni soggetto inserito nel sistema di controllo; e) la numerazione progressiva; f) le altre informazioni obbligatorie in conformita' alle norme vigenti. L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. puo' riportare il riferimento alla regione in cui e' collocato il caseificio di trasformazione del prodotto.