IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante disposizioni in  materia  di  formazione  presso  gli  uffici
giudiziari; 
  Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, come  introdotti
dal  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  recante  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita
agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non
superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti  della  quota
prevista dall'art. 2, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, attribuita sulla  base  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le  prestazioni
erogate  agli  studenti   nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario; 
  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e  processuale
civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione
giudiziaria, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate  del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 96, della legge  n.  190  del  2014,  resesi
disponibili annualmente, possono  essere  destinate,  nel  corso  del
medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita'  delle
risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7,  lettera  b),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13   novembre   2008,   n.   181,   per
l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage
formativi presso gli uffici giudiziari, di  cui  all'art.  73,  comma
8-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Rilevato che le risorse di cui dall'art. 2, comma  7,  lettera  b),
del decreto-legge n. 143 del 2008,  relative  al  corrente  esercizio
finanziario non sono disponibili in quanto gia' destinate,  ai  sensi
dell'art. 26 del decreto-legge 24 agosto 2021,  n.  118,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  ottobre  2021,  n.   147,   al
finanziamento di interventi urgenti volti  a  fronteggiare  la  grave
crisi energetica  e  il  superamento  dell'emergenza  epidemiologica,
nonche'   da   destinare   alla   digitalizzazione,   all'innovazione
tecnologica   e   all'efficientamento   delle   strutture   e   delle
articolazioni ministeriali, e  delle  Forze  di  polizia  interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per  le  sole  spese  di
funzionamento; 
  Ritenuto pertanto che  le  risorse  finanziarie  necessarie  a  far
fronte alle complessive esigenze  di  finanziamento  delle  borse  di
studio per l'anno 2022 siano rinvenibili  nell'ambito  delle  residue
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge  23
dicembre 2014, n. 190 per il medesimo  esercizio  finanziario  e  che
tali  disponibilita'  ammontano  a  complessivi  euro   8.991.818,00,
iscritte sul capitolo di bilancio 1536 dello Stato di previsione  del
Ministero della giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Determinazione annuale delle risorse 
                   destinate alle borse di studio 
 
  1. L'ammontare delle  risorse  destinate  agli  interventi  di  cui
all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
determinato, per l'anno 2022, nel limite  di  euro  8.991.818,00,  ai
sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2. 
  2. Ai  sensi  del  comma  3  del  predetto  art.  22,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui  all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  in  favore  del
competente  capitolo  di  gestione  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia.