IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3841/DGP-PBD del  21
marzo 2018 e n. 12617 del 27 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione    regionale    Emilia-Romagna    riguardanti    il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Modena (MO): 
      prot.  n.  2016/15707/U.O.ST-BO3   del   26   settembre   2016,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14727  del  10  settembre
2021, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune
di Spilamberto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge
n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello  Stato  e
denominato «Spilamberto - Caselli Ex Ferrovia»; 
      prot. n. 2016/19241 del 28 novembre 2016 e prot. n.  2016/20785
del  22  dicembre  2016,  rettificato  con  provvedimento  prot.   n.
2021/14749 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati  trasferiti,
a titolo gratuito, al Comune di Vignola, ai sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Stazione
della soppressa ferrovia Modena - Vignola» e «Terreni  e  ex  caselli
ferroviari 151/F»; 
  Visti gli articoli 2,  2-bis  e  3  dei  citati  provvedimenti  del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  26265  del  14
dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Spilamberto 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Spilamberto
(MO) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Spilamberto  -  Caselli  Ex
Ferrovia»,  meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna
prot. n. 2016/15707/U.O.ST-BO3 del 26 settembre 2016, rettificato con
provvedimento prot. n. 2021/14727 del 10 settembre 2021, a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  14.027,49
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Spilamberto. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  87.882,61,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 14.027,49.