Art. 2 
 
  1. Entro il termine del 30  giugno  2023  le  regioni  versano  gli
importi spettanti all'Erario per l'anno  2016,  come  indicati  nella
tabella A, all'entrata del bilancio dello Stato sul  capo  X  -  cap.
3465 - art. 02 con la causale «Compensazione  tasse  automobilistiche
anni 2016-2022», fatta salva la facolta' di disporre  anticipatamente
la regolazione di piu' annualita'. 
  2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, a  decorrere  dal
2024 e fino al 2029, le regioni versano, con le modalita' di  cui  al
comma 1, gli importi spettanti all'Erario per gli anni  dal  2017  al
2022, come indicati nelle tabelle B, C, D, E, F e G, fatta  salva  la
facolta'  di  disporre  anticipatamente  la   regolazione   di   piu'
annualita'. 
  3.  Le  regioni  danno   tempestiva   comunicazione   dell'avvenuto
versamento di cui ai commi 1 e 2  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. 
  4. Qualora il versamento degli importi spettanti allo Stato non sia
effettuato entro i termini indicati ai commi 1 e 2,  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  provvede,  per  le  regioni  a
statuto ordinario, al recupero mediante corrispondente riduzione  dei
trasferimenti statali  spettanti  a  ciascuna  regione  a  titolo  di
componente non sanitaria della compartecipazione  IVA,  iscritti  sul
capitolo  2861/MEF  e  per  la   Regione   Valle   d'Aosta   mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti  statali  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 marzo 2023 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                      Spalletta       
Il Ragioniere generale 
      dello Stato 
       Mazzotta