Art. 2 1. Entro il termine del 30 giugno 2023 le regioni versano gli importi spettanti all'Erario per l'anno 2016, come indicati nella tabella A, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - cap. 3465 - art. 02 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anni 2016-2022», fatta salva la facolta' di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita'. 2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2024 e fino al 2029, le regioni versano, con le modalita' di cui al comma 1, gli importi spettanti all'Erario per gli anni dal 2017 al 2022, come indicati nelle tabelle B, C, D, E, F e G, fatta salva la facolta' di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita'. 3. Le regioni danno tempestiva comunicazione dell'avvenuto versamento di cui ai commi 1 e 2 al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Qualora il versamento degli importi spettanti allo Stato non sia effettuato entro i termini indicati ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, per le regioni a statuto ordinario, al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascuna regione a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA, iscritti sul capitolo 2861/MEF e per la Regione Valle d'Aosta mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2023 Il direttore generale delle finanze Spalletta Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta