Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto
a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che
meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso
sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di  vista  della
funzionalita' e le componenti usurate o difettose vengono  sostituite
ricorrendo a ricambi originali, o con  le  stesse  caratteristiche  o
superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard  qualitativi  e
di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato; 
    b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi  tale  da
consentire alla persona con disabilita' visiva  di  orientarsi  e  di
proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in
luoghi non abitualmente frequentati.