Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di vista della funzionalita' e le componenti usurate o difettose vengono sostituite ricorrendo a ricambi originali, o con le stesse caratteristiche o superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard qualitativi e di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato; b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire alla persona con disabilita' visiva di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi non abitualmente frequentati.