Art. 10 Istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera 1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 9, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni del Ministero al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 2. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 3. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse. 4. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.