Art. 10 
 
                Istruttoria della proposta definitiva 
                       di Contratto di filiera 
 
  1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla  data  di  presentazione
della proposta definitiva di cui all'art. 9,  procede  ad  effettuare
l'attivita' istruttoria. Il termine e' sospeso in caso  di  richiesta
di chiarimenti o integrazioni del Ministero al soggetto proponente. I
chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire  entro  il
termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa  richiesta,
ovvero nel diverso termine indicato  dal  Ministero,  salvo  proroghe
concesse per cause debitamente motivate. 
  2. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono
dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  3. Per le proposte definitive per le quali l'attivita'  istruttoria
dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva  la
proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze
entro dieci giorni lavorativi ai soggetti  proponenti,  specificando,
per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse. 
  4. Per le proposte definitive per le quali l'attivita'  istruttoria
dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al
soggetto  proponente  le  relative  motivazioni,  anche  al  fine  di
consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di
osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.