Art. 11 Sottoscrizione del Contratto di filiera 1. Entro trenta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera, di cui all'art. 10, comma 3 del presente decreto, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera. 2. Il Contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni e obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. 3. L'efficacia del Contratto di filiera e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della eventuale documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero al soggetto proponente. 4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.