Art. 11 
 
               Sottoscrizione del Contratto di filiera 
 
  1.  Entro  trenta  giorni,  salvo  proroghe  concesse   per   cause
debitamente motivate, dall'approvazione della proposta  di  Contratto
di filiera, di cui all'art. 10, comma  3  del  presente  decreto,  il
Ministero e il soggetto  proponente  sottoscrivono  il  Contratto  di
filiera. 
  2. Il Contratto di filiera,  nel  quale  sono  indicati  impegni  e
obblighi, regola le modalita' di erogazione  delle  agevolazioni,  le
condizioni che  possono  determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli
obblighi connessi al monitoraggio e alle  attivita'  di  accertamento
finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di  controllo
ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini  della  realizzazione
dei programmi e dei progetti previsti. 
  3. L'efficacia  del  Contratto  di  filiera  e'  condizionata  alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di  centoventi  giorni
dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate, della  eventuale  documentazione  comprovante  il  rilascio
delle  concessioni,  autorizzazioni,  licenze  e  nulla  osta   delle
competenti pubbliche amministrazioni  necessarie  alla  realizzazione
dei progetti ammessi alle agevolazioni.  L'intervenuta  efficacia  e'
comunicata dal Ministero al soggetto proponente. 
  4. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.