Art. 12 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla stipula del Contratto di filiera. Le quote del contributo sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40 per cento del contributo, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e attualizzazione vigenti al momento della concessione. 2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo due domande di erogazione sullo stato di avanzamento lavori, escluso il saldo. 3. Ai fini di ciascuna erogazione sullo stato di avanzamento lavori, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto proponente la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalita' previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione finale di spesa, secondo le modalita' previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 4. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione attestando la conformita' della realizzazione del Programma di intervento con le specifiche prescrizioni contenute nel Contratto di filiera, e provvede ad erogare il contributo. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 5. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma delle spese riconosciute ammissibili e relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse. 6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.