Art. 12 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla stipula
del Contratto di filiera. Le quote del contributo  sono  erogate  per
stato di  avanzamento  della  spesa,  subordinatamente  all'effettiva
realizzazione della corrispondente parte  degli  interventi  ritenuti
ammissibili. La prima quota, fino al 40  per  cento  del  contributo,
puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione,  previa
presentazione di fidejussione bancaria o  assicurativa  irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari  alla
somma da erogare di durata adeguata. Tutte  le  agevolazioni  erogate
saranno  attualizzate   in   base   ai   tassi   di   riferimento   e
attualizzazione vigenti al momento della concessione. 
  2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto  dei  soggetti
beneficiari, al massimo due domande  di  erogazione  sullo  stato  di
avanzamento lavori, escluso il saldo. 
  3. Ai fini  di  ciascuna  erogazione  sullo  stato  di  avanzamento
lavori, i soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  trasmettono  al
Ministero, per il tramite del soggetto proponente  la  documentazione
tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e  le  verifiche  sugli
interventi   realizzati,   secondo   le   modalita'   previste    nel
provvedimento  di  attuazione  del  presente  decreto.  Nel  caso  di
richiesta di  erogazione  del  saldo  i  soggetti  beneficiari  delle
agevolazioni trasmettono al Ministero, per il  tramite  del  soggetto
proponente, la documentazione finale di spesa, secondo  le  modalita'
previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  4. Il Ministero, entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della
documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire  le  richieste
di erogazione  attestando  la  conformita'  della  realizzazione  del
Programma di intervento con le specifiche prescrizioni contenute  nel
Contratto di filiera, e provvede ad erogare il contributo. Il termine
e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o  integrazioni  che
devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento
della relativa richiesta, ovvero nel  diverso  termine  indicato  nel
provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  5. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti  beneficiari  che
hanno  presentato  domanda  di  erogazione  la  somma   delle   spese
riconosciute  ammissibili  e  relativa  alla  richiesta   da   questi
effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione  del  pagamento  da
parte del  Ministero,  trasmette  a  quest'ultimo  una  distinta  che
attesti l'avvenuto trasferimento di risorse. 
  6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.