Art. 13 
 
                 Variazioni dei programmi successive 
            alla sottoscrizione del Contratto di filiera 
 
  1.  Sono  considerate  variazioni  le  modifiche   apportate   alla
localizzazione territoriale e alla  tipologia  degli  interventi,  le
modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le
modifiche al piano di investimento approvato,  nonche'  le  modifiche
alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come
approvate in sede di concessione dell'aiuto. 
  2. Le variazioni dei singoli  interventi  ammessi  e  indicati  nel
Contratto di filiera  sottoscritto,  ivi  comprese  quelle  dovute  a
incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi  interventi,
non possono comportare, in nessun caso,  aumento  delle  agevolazioni
concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera. 
  3. Le spese relative alle variazioni  sono  ammissibili  a  partire
dall'approvazione della richiesta di variazioni, anche  se  sostenute
precedentemente. 
  4. Ai  fini  dell'approvazione  i  soggetti  proponenti  comunicano
tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle  agevolazioni,  le
variazioni proposte. Il Ministero provvede a verificare la congruita'
tecnico-economica  delle  variazioni  proposte,  la  permanenza   dei
requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti  della  valutazione  sono
inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene  una
proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 
  5. In caso di approvazione della variazione, il  Ministero  ne  da'
comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite  del  soggetto
proponente. 
  6. In caso di mancata approvazione della variazione,  il  Ministero
ne da' comunicazione al soggetto beneficiario,  per  il  tramite  del
soggetto proponente, nel rispetto  dei  termini  stabiliti  dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  7. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni
le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di
intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che  non
comportino il superamento della relativa intensita' massima di aiuto. 
  8. Non sono considerate  variazioni  le  modifiche  relative,  alla
denominazione/ragione  sociale  dei  soggetti  beneficiari,   nonche'
quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella  scheda  sintetica
di  progetto   che   intervengono   successivamente   alla   relativa
presentazione, le  modifiche  tecniche  di  dettaglio,  le  soluzioni
migliorative e i cambi di preventivo  intervenuti  in  corso  d'opera
alle condizioni  dettagliate  nel  provvedimento  di  attuazione  del
presente decreto. 
  9. Le modifiche di cui al comma  8  sono  comunicate  dal  soggetto
beneficiario, per il tramite del soggetto  proponente,  al  Ministero
nei termini  e  nelle  modalita'  dettagliate  nel  provvedimento  di
attuazione del presente decreto. 
  10. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro
di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui  al  presente
decreto nelle seguenti ipotesi: 
    a)  recesso,   liquidazione   giudiziale,   liquidazione   coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato  preventivo
o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non  siano
intervenute erogazioni delle agevolazioni; 
    b) ristrutturazioni societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,
scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di  uno  o  piu'
soggetti beneficiari; 
    c) cambio  della  proprieta'  o  titolarita'  della  gestione  di
superfici forestali. 
  11. La richiesta deve essere accompagnata da: 
    a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla
permanenza dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  per  la
concessione delle  agevolazioni,  alla  fattibilita'  dell'iniziativa
sotto il profilo tecnico, economico e finanziario  ed  alla  coerenza
con il Programma di intervento approvato e con i relativi obiettivi; 
    b)  il  rispetto  delle   ulteriori   condizioni   previste   nel
provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  12.   Il   Ministero   provvede   a   verificare   la    congruita'
tecnico-economica delle variazioni  proposte,  e  la  permanenza  dei
requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti  della  valutazione  sono
inseriti in una relazione istruttoria di subentro  che  contiene  una
proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 
  13.  In  caso  di  valutazione  negativa,  il  Ministero   ne   da'
comunicazione  al  soggetto  proponente,  nel  rispetto  dei  termini
stabiliti dall'art. 10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni. 
  14. Il Ministero in caso di valutazione positiva di  cui  al  comma
12,  approva  il  subentro  e  ne  da'  comunicazione   al   soggetto
proponente.  Ottenuta  l'approvazione  al   subentro,   il   soggetto
beneficiario  sottoscrive   le   dichiarazioni,   gli   impegni,   le
autorizzazioni e gli obblighi di cui  al  Contratto  di  filiera.  Il
soggetto  beneficiario  sottoscrive  altresi'  un  apposito  addendum
all'Accordo  di  filiera,  nelle  forme  e   secondo   le   modalita'
dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.  Le
agevolazioni sono calcolate sulla base  dei  requisiti  soggettivi  e
oggettivi del soggetto beneficiario  subentrante,  nel  limite  delle
agevolazioni concesse al Contratto di filiera. 
  14. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.