Art. 14 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente. 2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi: a) qualora, per il medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura, previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nel provvedimento di attuazione del presente decreto; d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 3. La revoca delle agevolazioni e' totale: a) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; b) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 5 del presente decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto, per i soggetti beneficiari, laddove applicabili; c) per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi: a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; c) per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e' comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7, della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti. 6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente. 7. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.