Art. 14 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle
ipotesi previste dal  presente  articolo;  la  revoca  e'  comunicata
contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente. 
  2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi: 
    a) qualora, per il medesimo intervento oggetto della  concessione
siano state erogate agevolazioni di  qualsiasi  natura,  previste  da
altre norme statali,  regionali  o  dell'Unione  europea  o  comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni,  pubbliche,  che  comportino   il
superamento  dell'intensita'  di  aiuto   stabilita,   per   ciascuna
tipologia di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto; 
    b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto,  in  qualsiasi
forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento; 
    c) qualora gli interventi non  siano  ultimati  entro  i  termini
previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto,  salvo  proroghe
concesse per cause  debitamente  motivate  e  comunque  non  oltre  i
termini  indicati  nel  provvedimento  di  attuazione  del   presente
decreto; 
    d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una
delle condizioni di ammissibilita' di cui  all'art.  5  del  presente
decreto nonche' delle condizioni di  ammissibilita'  dettagliate  nel
provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  3. La revoca delle agevolazioni e' totale: 
    a) qualora siano gravemente violate specifiche norme  settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; 
    b) qualora venga meno in capo al soggetto  proponente  una  delle
condizioni  di  ammissibilita'  previste  dall'art.  5  del  presente
decreto e dettagliate nel provvedimento di  attuazione  del  presente
decreto, per i soggetti beneficiari, laddove applicabili; 
    c) per  qualsiasi  altra  causa  indicata  nel  provvedimento  di
attuazione del presente decreto. 
  4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale  delle
agevolazioni nei confronti  dei  soggetti  beneficiari  nei  seguenti
ulteriori casi: 
    a) qualora non sia trasmessa la documentazione  finale  di  spesa
entro tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione  degli  interventi  del
progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; 
    b)  qualora  venga  dichiarato   il   fallimento   del   soggetto
beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo  di  altra
procedura  concorsuale  con  finalita'  liquidatoria   e   cessazione
dell'attivita'; 
    c) per  qualsiasi  altra  causa  indicata  nel  provvedimento  di
attuazione del presente decreto. 
  5.  L'avvio  del  procedimento  di  revoca  delle  agevolazioni  e'
comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7,
della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto  dei
soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella  comunicazione,
memorie scritte e documenti. 
  6. Ferme  restando  le  ipotesi  di  sospensione  del  procedimento
previste dalla legge, il Ministero, valutati gli  eventuali  elementi
di  cui  al  punto  precedente,  adotta,  entro  trenta  giorni,   il
provvedimento di  revoca  totale  o  parziale,  provvedendo  a  darne
comunicazione al soggetto proponente. 
  7. In caso di revoca  parziale  o  totale  delle  agevolazioni,  si
procede alla riliquidazione  delle  stesse  e  alla  rideterminazione
delle  quote  erogabili.  Le  agevolazioni   gia'   erogate   vengono
recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni.  In
caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione  di  parte
delle stesse dalle erogazioni successive a seguito  di  provvedimenti
di  revoca  o  a  seguito  di   altre   inadempienze   del   soggetto
beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data
di erogazione,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  sono  applicabili  le
maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art.  9  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.