Art. 16 Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni 1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'art. 12, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali. 2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.