Art. 16 
 
                  Atto amministrativo di erogazione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. A seguito del ricevimento della documentazione finale  di  spesa
di cui all'art. 12,  comma  3  del  presente  decreto,  il  Ministero
dispone le necessarie verifiche documentali. 
  2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del  saldo,  il
Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto  ai
soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli  stessi  le  somme  da
questi  dovute,  maggiorate  di  un  interesse  calcolato  al   tasso
ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.