Art. 17 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni medesime, e sulla regolarita' dei procedimenti,  nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e  i  risultati  conseguiti  per
effetto degli interventi realizzati. 
  2. Ai  fini  del  monitoraggio  del  Programma  di  intervento,  il
soggetto proponente, a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione  del
Contratto di filiera, si fa  carico  di  inviare  trimestralmente  al
Ministero le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari,  ai  sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato  d'avanzamento  dei
progetti e l'indicazione degli eventuali beni  dismessi,  sulla  base
delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario  ha
l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla  data  di
ultimazione degli interventi i titoli  di  spesa  ovvero  ogni  altro
documento originale utilizzato per il rendiconto dei  costi  e  delle
spese relative alla realizzazione del progetto.