Art. 18 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli interventi di cui  al  comma  3  dell'art.  3  del  presente
decreto, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.  107,
paragrafo 3, lettere c) del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108  del
medesimo Trattato, entrano in vigore dalla  data  di  notifica  della
decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. 
  2. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste si impegna a modificare e adattare il presente decreto,
qualora necessario, alle regole sugli  aiuti  di  Stato  dell'UE  che
entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.