Art. 18 Entrata in vigore 1. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. 2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste si impegna a modificare e adattare il presente decreto, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato dell'UE che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.