Art. 3 Misure agevolative 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale. 2. Le agevolazioni sono concesse con procedura a «sportello», fino all'esaurimento delle risorse stanziate, applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione del presente decreto. 3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili cosi' individuato: a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attivita' di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro; b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro; c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000 euro; d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro. 4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale; b) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero. 5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, non sara' previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto dell'UE, in particolare: a) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto; b) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) aiuti che limitano la possibilita' del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. 6. Gli interventi di cui al presente decreto sono coerenti con gli indirizzi comunitari della Strategia forestale europea (COM (2021) n. 572), e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e compatibili con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.