Art. 3 
 
                         Misure agevolative 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella
forma del contributo in conto capitale. 
  2. Le agevolazioni sono concesse con procedura a «sportello»,  fino
all'esaurimento  delle  risorse  stanziate,  applicata  alle  domande
presentate dai soggetti proponenti, secondo le  disposizioni  di  cui
all'art. 8 del presente decreto e sulla base di quanto  previsto  nel
Provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di  filiera
che  prevedono  programmi  che  coinvolgono  almeno  due  beneficiari
diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle
spese ammissibili non superiore a un milione  e  duecento  mila  euro
(1.200.000,00 euro) e i cui singoli  progetti  abbiano  un  ammontare
delle spese ammissibili cosi' individuato: 
    a) investimenti in  tecnologie  forestali  della  trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione  dei  prodotti  delle  foreste  e
dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attivita' di  produzione,
utilizzazione trasformazione,  mobilizzazione  e  commercializzazione
del legno  e  dei  prodotti  da  esso  derivati,  con  spesa  massima
ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro; 
    b) investimenti in infrastrutture connesse  allo  sviluppo,  alla
modernizzazione   o   all'adeguamento   del   settore   forestale   e
dell'arboricoltura  da  legno,  con  spesa  massima  ammissibile  per
progetto e per beneficiario di 600.000 euro; 
    c) investimenti per il trasferimento  di  conoscenze,  azioni  di
formazione e  informazione  legate  agli  investimenti  di  cui  alle
lettere a) e b), con spesa massima ammissibile  per  progetto  e  per
beneficiario di 200.000 euro; 
    d)  investimenti  alla  ricerca  e  allo  sviluppo  nel   settore
forestale  e  dell'arboricoltura  da   legno,   con   spesa   massima
ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro. 
  4. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: 
    a) a valere sul capitolo  7373  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, avente ad oggetto «Contributi per i contratti di  filiera  e
distrettuali per i  settori  agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura  le
risorse del Piano nazionale per  gli  investimenti  complementari  al
Piano nazionale di ripresa e resilienza di  cui  al  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, per le  agevolazioni  concesse  nella  forma  del
contributo in conto capitale; 
    b) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero. 
  5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma  3,  lettere
a), b), c)  e  d)  del  presente  articolo,  non  sara'  previsto  il
finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto
dell'UE, in particolare: 
    a) aiuti la cui concessione e'  subordinata  all'obbligo  per  il
beneficiario di avere la propria sede  in  Italia  o  di  essere  ivi
prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere
una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto; 
    b) aiuti la cui concessione e'  subordinata  all'obbligo  per  il
beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; 
    c)  aiuti  che  limitano  la  possibilita'  del  beneficiario  di
sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti  della  ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione. 
  6. Gli interventi di cui al presente decreto sono coerenti con  gli
indirizzi comunitari della Strategia forestale europea (COM (2021) n.
572), e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e compatibili
con le norme in materia di  organizzazione  comune  dei  mercati  dei
prodotti agricoli.