Art. 4 
 
                        Contratto di filiera 
 
  1.  Il   Contratto   di   filiera   deve   favorire   processi   di
riorganizzazione  dei  rapporti  tra  i  differenti  soggetti   della
filiera, anche alla luce della  riconversione  in  atto  nei  diversi
comparti, al fine di promuovere la  collaborazione  e  l'integrazione
fra i soggetti  della  filiera  stessa,  stimolare  la  creazione  di
migliori relazioni di mercato e garantire  prioritariamente  ricadute
positive sulla produzione forestale. 
  2. Il Contratto di filiera  si  fonda  su  un  Accordo  di  filiera
sottoscritto tra i diversi soggetti della  filiera,  operanti  in  un
ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il
soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi,  i  tempi  di
realizzazione e gli  obblighi  reciproci  dei  soggetti  beneficiari,
nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento. 
  3.  All'Accordo  di  filiera  possono  partecipare   sia   soggetti
beneficiari  delle   agevolazioni,   impegnati   direttamente   nella
realizzazione  di  specifici   progetti,   sia   soggetti   coinvolti
indirettamente nel Programma, che contribuiscono  alla  realizzazione
del Programma  di  intervento  e  al  conseguimento  degli  obiettivi
dell'Accordo di filiera. Il Contratto di filiera e' sottoscritto  dai
soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono  i  soli
soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  in  quanto   direttamente
coinvolti nella realizzazione dei progetti. 
  4. Il Programma di intervento deve essere articolato con i progetti
in  diverse  tipologie  di  interventi  ammissibili,   in   relazione
all'attivita'  svolta  dai  soggetti  beneficiari,  e  in   modo   da
dimostrare l'integrazione fra i differenti  soggetti  in  termini  di
miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale  e  in
termini di distribuzione del reddito. 
  5.  Il  Programma  di  intervento  deve  altresi'  contribuire   al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  carattere   ambientale   e   di
sostenibilita'  previsti  dalle  strategie   nazionali   e   unionali
applicabili, nella misura e  secondo  le  modalita'  dettagliate  nel
provvedimento di attuazione del presente decreto.