Art. 4 Contratto di filiera 1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione forestale. 2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento. 3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma, che contribuiscono alla realizzazione del Programma di intervento e al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di filiera. Il Contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono i soli soggetti beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti. 4. Il Programma di intervento deve essere articolato con i progetti in diverse tipologie di interventi ammissibili, in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari, e in modo da dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito. 5. Il Programma di intervento deve altresi' contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.