Art. 5 
 
             Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 
 
  1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera: 
    a) le  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  i  consorzi  di
imprese,  le  organizzazioni  di  produttori  e  le  associazioni  di
organizzazioni di produttori del settore  forestale  riconosciute  ai
sensi della normativa vigente, che operano nel  settore  forestale  e
dell'arboricoltura da legno; 
    b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi
della  normativa  vigente  che  operano  nel  settore   forestale   e
dell'arboricoltura da legno; 
    c) gli enti pubblici; 
    d) le societa' riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente
costituite tra proprietari forestali o di impianti  di  arboricoltura
da  legno,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di   gestione,
produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e
i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del  legno  e
dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da
legno; 
    e) le  imprese  commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla
distribuzione,  purche'  almeno  il  51%  del  capitale  sociale  sia
posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da
legno; 
    f)  le  associazioni  temporanee  di  impresa  tra   i   soggetti
beneficiari,  gia'  costituite  all'atto  della  presentazione  della
domanda di accesso alle agevolazioni; 
    g) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di
rete al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni; 
    h) gli Accordi di foresta. 
  2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i
soggetti  beneficiari  previsti  dal   presente   articolo,   laddove
applicabili. 
  3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  Contratto  di
filiera i silvicoltori privati,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie: 
    a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione
di superfici forestali: silvicoltori  privati,  i  comuni  e  i  loro
consorzi; 
    b) imprese PMI che operano  nel  settore  delle  utilizzazioni  e
produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno; 
    c)  le  organizzazioni  di  proprietari,  i   produttori   e   le
associazioni  di   organizzazioni   di   proprietari   e   produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente; 
    d) le societa' riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente
costituite tra proprietari forestali o di impianti  di  arboricoltura
da  legno,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di   gestione,
produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e
i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del  legno  e
dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da
legno;  le  imprese   commerciali,   industriali   e   addette   alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per  cento del  capitale  sociale
sia  posseduto  dai  proprietari   forestali   o   di   impianti   di
arboricoltura da legno; 
  4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: 
    a) le grandi imprese; 
    b) le imprese destinatarie  di  ordini  di  recupero  pendenti  a
seguito di una precedente decisione della  commissione  che  dichiara
gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato  interno,
conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto  (27)  degli
orientamenti; 
    c) le imprese in difficolta', conformemente  a  quanto  stabilito
alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti. 
  5. Inoltre, possono accedere alle  agevolazioni  gli  organismi  di
ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte  dell'Accordo
di  filiera  e  iscritti  all'Anagrafe  nazionale   delle   ricerche,
istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6. I soggetti beneficiari di cui ai commi  3  e  5,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere  i  seguenti  requisiti
soggettivi: 
    a) titolo di  possesso  o  di  gestione  idoneo  a  garantire  la
disponibilita' delle superfici forestali; 
    b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; 
    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola  con
gli obblighi contributivi; 
    e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 
  7. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese,  avere
una  stabile  organizzazione  in  Italia.  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dalle stesse. Resta fermo il  possesso  da  parte  di  tali  soggetti
beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6
alla data di presentazione della  domanda  di  agevolazione  compreso
l'essere regolarmente  costituiti  ed  iscritti  nel  registro  delle
imprese nazionale.