Art. 5 Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera: a) le societa' cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno; b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno; c) gli enti pubblici; d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno; f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; g) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; h) gli Accordi di foresta. 2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i soggetti beneficiari previsti dal presente articolo, laddove applicabili. 3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie: a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi; b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno; c) le organizzazioni di proprietari, i produttori e le associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno; 4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: a) le grandi imprese; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli orientamenti; c) le imprese in difficolta', conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti. 5. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'Accordo di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca. 6. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 5, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) titolo di possesso o di gestione idoneo a garantire la disponibilita' delle superfici forestali; b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 7. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, avere una stabile organizzazione in Italia. dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6 alla data di presentazione della domanda di agevolazione compreso l'essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese nazionale.