Art. 8 Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni 1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve trasmettere al Ministero, secondo le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto, apposita domanda di accesso. 2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta secondo l'apposito modello che sara' allegato del provvedimento di attuazione del presente decreto predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma di intervento; b) descrizione del Programma di intervento; c) descrizione dei progetti, comprese le date di inizio e fine; d) ubicazione dei progetti nell'ambito del Programma di intervento; e) elenco dei costi ammissibili per Progetto; 3. Alla domanda di accesso devono essere allegati: a) il Programma di intervento del Contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e delle informazioni relative alla totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; b) l'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; c) la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente: i) la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento; ii) l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto; iii) il piano dei flussi finanziari previsionali; iv) le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti; v) analisi di coerenza con le azioni della Strategia forestale nazionale. 4. Il Programma di intervento del Contratto di filiera e la scheda sintetica dei progetti dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati e informazioni dettagliati nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 5. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' delle superfici forestali e degli immobili (suolo e fabbricati) ove sara' realizzato il progetto nonche' dell'attestazione della regolarita' del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Inoltre, nel caso di Reti d'impresa, e' richiesta copia del contratto di rete o Accordo di foresta. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sara' dettagliata nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare. 6. L'attivita' istruttoria delle domande e' effettuata tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo, sino alla concorrenza della dotazione del presente decreto. 7. Entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di recezione della domanda di accesso alle agevolazioni il Ministero accerta la completezza, la regolarita' e la ricevibilita' della domanda medesima. 8. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione della domanda. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile. 9. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dal presente decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilita' totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Il Ministero puo' chiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura al soggetto proponente di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario e utile alla fase istruttoria. I chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 11. Conclusa l'attivita' istruttoria, il Ministero procede alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria come segue: a) programmi e progetti idonei ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili; b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.