Art. 8 
 
                     Presentazione e istruttoria 
             delle domande di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni
previste dal presente decreto, deve trasmettere al Ministero, secondo
le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente
decreto, apposita domanda di accesso. 
  2.  La  domanda  di   accesso   alle   agevolazioni,   sottoscritta
digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta  secondo  l'apposito
modello che  sara'  allegato  del  provvedimento  di  attuazione  del
presente decreto predisposto dal Ministero  e  disponibile  sul  sito
internet del Ministero stesso. La domanda deve  contenere  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a)  nome  e  dimensioni  dell'impresa  che  assume  il  ruolo  di
referente  nei  confronti  del  Ministero  circa   l'esecuzione   del
Programma di intervento; 
    b) descrizione del Programma di intervento; 
    c) descrizione dei progetti, comprese le date di inizio e fine; 
    d)  ubicazione  dei  progetti  nell'ambito   del   Programma   di
intervento; 
    e) elenco dei costi ammissibili per Progetto; 
  3. Alla domanda di accesso devono essere allegati: 
    a) il Programma di intervento del Contratto di filiera,  completo
della descrizione degli elementi e delle informazioni  relative  alla
totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; 
    b)  l'Accordo  di  filiera,  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti
beneficiari e da eventuali altri  soggetti  coinvolti  indirettamente
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; 
    c) la scheda  sintetica  del  progetto,  predisposta  da  ciascun
soggetto beneficiario, contenente: 
      i) la descrizione del progetto  e  delle  principali  linee  di
intervento; 
      ii)  l'elenco  di  dettaglio  degli  investimenti  e  le  spese
ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto; 
      iii) il piano dei flussi finanziari previsionali; 
      iv) le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti; 
      v) analisi di coerenza con le azioni della Strategia  forestale
nazionale. 
  4. Il Programma di intervento del Contratto di filiera e la  scheda
sintetica dei progetti dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati
e  informazioni  dettagliati  nel  provvedimento  di  attuazione  del
presente decreto. 
  5. La domanda deve essere corredata, inoltre,  delle  dichiarazioni
del  soggetto  beneficiario  relative   alla   disponibilita'   delle
superfici forestali e degli immobili (suolo e fabbricati)  ove  sara'
realizzato il progetto nonche'  dell'attestazione  della  regolarita'
del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Inoltre,  nel
caso di Reti d'impresa, e' richiesta copia del contratto  di  rete  o
Accordo di foresta. L'ulteriore documentazione da produrre a  corredo
della domanda di accesso  alle  agevolazioni  sara'  dettagliata  nel
provvedimento di attuazione del presente decreto. Il Ministero  rende
disponibile  attraverso  il  proprio  sito  internet  l'elenco  della
documentazione da presentare a  corredo  della  domanda  d'accesso  e
necessaria ai fini delle verifiche da effettuare. 
  6. L'attivita' istruttoria  delle  domande  e'  effettuata  tenendo
conto dell'ordine cronologico di arrivo, sino alla concorrenza  della
dotazione del presente decreto. 
  7. Entro trenta giorni dalla  chiusura  dei  termini  di  recezione
della domanda di accesso alle agevolazioni il  Ministero  accerta  la
completezza,  la  regolarita'  e  la  ricevibilita'   della   domanda
medesima. 
  8. Il Ministero richiede  al  soggetto  proponente  o  ai  soggetti
beneficiari,   per   il   tramite   del   soggetto   proponente,   la
documentazione e/o i chiarimenti  utili  alla  fase  istruttoria,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del  principio
di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso  di  soccorso
istruttorio,  assegna  al   soggetto   proponente   o   ai   soggetti
beneficiari, per il  tramite  del  soggetto  proponente,  un  congruo
termine non inferiore a dieci giorni,  salvo  proroghe  concesse  per
cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso  del  termine,
il Ministero procede all'esclusione della domanda. Nel  caso  in  cui
venga escluso il soggetto proponente,  la  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile. 
  9. Il Ministero,  accertata  la  sussistenza  delle  condizioni  di
ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dal presente  decreto
e dettagliate nel provvedimento di attuazione del  presente  decreto,
comunica   al   soggetto   proponente    i    motivi    che    ostano
all'ammissibilita' totale o parziale  della  domanda,  assegnando  un
termine di dieci  giorni  per  la  presentazione  di  osservazioni  o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  10. Il Ministero puo' chiedere in qualsiasi momento nel corso della
procedura  al  soggetto  proponente  di  presentare  chiarimenti  e/o
documenti, qualora sia necessario e utile alla  fase  istruttoria.  I
chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine
indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 
  11. Conclusa l'attivita' istruttoria,  il  Ministero  procede  alla
pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria come segue: 
    a) programmi e progetti idonei ed  ammessi  a  finanziamento  nei
limiti delle risorse disponibili; 
    b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che
sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.