Art. 9 Presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera 1. La proposta definitiva di Contratto di filiera e' presentata dal soggetto proponente al Ministero secondo le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 11 del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile ed il soggetto proponente e' escluso. 2. La proposta definitiva di Contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel Programma di intervento presentato con la domanda di accesso, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma di intervento approvato. 3. La proposta definitiva di Contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma di intervento approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) indicazione del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari; b) priorita' e obiettivi del Contratto di filiera e del Programma di intervento, e analisi di coerenza con gli obiettivi e le azioni della Strategia forestale nazionale; c) progetti previsti; d) piano finanziario di copertura del Programma di intervento, con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi; e) ogni altro elemento richiesto nel provvedimento di attuazione del presente decreto. 4. Il Ministero puo' prevedere nel provvedimento di attuazione del presente decreto ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera.