Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) regolamento: regolamento (UE) 2018/848; b) MASAF: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI1; c) COI: (Certificate Of Inspection): certificato di ispezione per prodotti biologici di cui al regolamento (UE) n. 2021/2306; d) TRACES: (TRAde Control and Export System): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento (UE) n. 2021/2306; e) LRM: limite di residuo massimo di cui al regolamento (CE) 396/2005; f) ADM: Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli; g) partite biologiche: partite biologiche e in conversione importate ai sensi del regolamento; h) sostanza non ammessa: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento; i) rischio: probabilita' di non conformita' al regolamento; j) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi.