Art. 5 Adattamenti d'attuazione Le parti, qualora nell'applicazione del presente accordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso, si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti. Premesso, altresi', che: con nota del 3 ottobre 2022, l'Azienda ATM S.p.a. ha trasmesso copia del predetto Accordo aziendale alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di competenza; con nota del 13 dicembre 2022, prot. n. 16273/TPL, il testo dell'Accordo aziendale e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 30 giorni dalla ricezione della medesima nota; con nota del 12 gennaio 2023, U.DI.CON ha espresso il proprio avviso in merito all'Accordo aziendale mentre, decorso tale termine, nessun'altra delle associazioni ha fatto pervenire osservazioni; Considerato che: lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115); l'art. 11, lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresi', che «L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.»; l'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali «con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalita' operative: i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.»; Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30; Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, concluso, in data 29 settembre 2022, con le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA, riguardante le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATM S.p.a. di Messina; Dispone: La trasmissione della presente delibera all'Azienda ATM S.p.a. di Messina, alle RR.SS.AA., alle Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Messina; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 13 febbraio 2023 Il Presidente: Santoro-Passarelli