Art. 5 
 
                      Adattamenti d'attuazione 
 
  Le parti, qualora nell'applicazione del presente accordo  dovessero
verificare l'emergere di elementi tali da  non  consentire  la  piena
attuazione  dello  stesso,  si  incontreranno  per   procedere   agli
opportuni adattamenti. 
  Premesso, altresi', che: 
    con nota del 3 ottobre 2022, l'Azienda ATM  S.p.a.  ha  trasmesso
copia del predetto Accordo aziendale alla Commissione di garanzia per
gli adempimenti di competenza; 
    con nota del 13 dicembre  2022,  prot.  n.  16273/TPL,  il  testo
dell'Accordo aziendale e' stato  trasmesso  alle  Associazioni  degli
utenti e dei  consumatori,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  13,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni,
per  l'acquisizione  del  relativo  parere  entro  30  giorni   dalla
ricezione della medesima nota; 
    con nota del 12 gennaio 2023, U.DI.CON  ha  espresso  il  proprio
avviso in merito all'Accordo aziendale mentre, decorso tale  termine,
nessun'altra delle associazioni ha fatto pervenire osservazioni; 
  Considerato che: 
    lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale   e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia
di esercizio del diritto  di  sciopero  nel  servizio  del  trasporto
pubblico locale, nonche'  dalla  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive  modificazioni  nel
settore del trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di
quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018  in
tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo
11) (delibera  del  23  aprile  2018,  n.  18/138,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115); 
    l'art. 11, lettera  A),  del  citato  Accordo  nazionale  del  28
febbraio 2018 stabilisce, altresi', che «L'area del bacino di  utenza
coincidera' con  l'area  territoriale  di  operativita'  dell'azienda
interessata dallo sciopero.  Gli  accordi  aziendali  o  territoriali
attuativi della presente proposta dovranno contenere  la  dettagliata
descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua
il servizio erogato dalla azienda.»; 
    l'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria, al  fine  di
consentire  l'emanazione  dei  regolamenti  di  servizio,  rinvia  ad
accordi collettivi, aziendali o territoriali «con  le  rappresentanze
sindacali  aziendali  (RSA/RSU)  e,  ove   non   presenti,   con   le
articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali  stipulanti
il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalita' operative: 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 12.»; 
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale  oggetto  della
presente valutazione, sono state cosi' individuate: 
    dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30; 
  Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di  cui  all'art.  2
della  legge  n.  146  del  1990  e  successive  modificazioni,   non
espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in  esame,  restano
in vigore le regole contenute nella disciplina del settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146
del 1990 e successive modificazioni,  l'Accordo  aziendale  concluso,
concluso, in data 29 settembre 2022, con le RR.SS.AA. e le Segreterie
territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT
CISL,  UILTRASPORTI,  FAISA  CISAL,  UGL  e  ORSA,   riguardante   le
prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso  di
sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATM S.p.a. di Messina; 
 
                              Dispone: 
 
  La trasmissione della presente delibera all'Azienda ATM  S.p.a.  di
Messina, alle RR.SS.AA.,  alle  Segreterie  territoriali  di  Messina
delle Organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILTRASPORTI,
FAISA CISAL, UGL  e  ORSA,  nonche',  per  opportuna  conoscenza,  al
Prefetto di Messina; 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 13 febbraio 2023 
 
                                    Il Presidente: Santoro-Passarelli