(Allegato-art. 1)
Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del personale
  dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a. come da verbale di
  riunione del 15 settembre 2022 e successivo verbale di riunione del
  29 settembre 2022. 
 
    Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2022, presso la sede
legale e operativa dell'Azienda Trasporti Messina - ATM  S.p.a.  sita
in Messina, via Giuseppe La Farina, n. 336, si sono incontrati: 
      la societa'  Azienda  Trasporti  Messina  -  ATM  S.p.a.  nella
persona del direttore generale dott. Claudio Iozzi, con  l'assistenza
dell'avv.  Letterio  Villari  Resp.  Ufficio  affari  legali,   della
dott.ssa Marika Ricciardello Resp.  Area  risorse  umane,  del  dott.
Santino Trimarchi C.U.O.A.T. Esercizio e  del  rag.  Luigi  Cucinotta
n.q. di verbalizzante. 
      le RSA di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL,  UGL,
ORSA rispettivamente nelle persone dei signori: 
        FILT CGIL - sig. Parisi Massimiliano; 
        FIT CISL - sig. Bonafede Sebastiano e Pino Pietro; 
        UILTRASPORTI - sig. Frigione Paolo e Macri' Francesco; 
        FALSA CISAL - sig. Giambo' Giovanni; 
        UGL - sig. Nostro Antonino; 
        ORSA - sig. Burgio Giovanni; 
    Premesso: 
      che in data 12 giugno 1990 e' stata approvata la legge  n.  146
sulla regolamentazione dell'esercizio del  diritto  di  sciopero  nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia  dei  diritti  della
persona  costituzionalmente   tutelati,   con   l'istituzione   della
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge; 
      che,  per  quanto  concerne  la  tutela   della   liberta'   di
circolazione, l'art. 1  della  legge  n.  146/1990  considera  fra  i
servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto urbani ed
extraurbani autoferrotranviari,  ferroviari,  aerei,  aeroportuali  e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; 
      che in data  28  febbraio  2018  e'  stato  sottoscritto  dalle
associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens  e  dalle  Organizzazioni
sindacali nazionali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI  e
UGL l'Accordo nazionale  in  materia  di  esercizio  del  diritto  di
sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale  unitamente  alla
regolamentazione provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili  nel
settore del TPL; 
      che  detto  accordo,  oltre  a  regolamentare  l'esercizio  del
diritto di sciopero in tema  di  procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione,  di  preavviso,  di  proclamazione  e  di  revoca,  ha
definito negli articoli 12 e  16  la  durata  e  le  modalita'  dello
sciopero; 
      che l'art. 17 del medesimo Accordo nazionale  del  28  febbraio
2018, prevede l'emanazione da parte delle aziende dei regolamenti  di
servizio; 
      che, a tale fine, le aziende concorderanno  con  le  OO.SS.  le
seguenti modalita' operative: 
        1.  servizi  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   della
disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero; 
        2. individuazione dei servizi da garantire; 
        3. procedure da adottare all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio; 
        4.  individuazione  delle  fasce  giornaliere  di   garanzia,
coincidenti  con  i  periodi  di   massima   richiesta   dell'utenza,
nell'ambito delle quali deve essere garantito  il  servizio  completo
per un totale di sei ore complessive; 
        5. procedure da adottare per garantire  il  servizio  durante
tutta la durata delle fasce; 
        6. garanzia dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi; 
        7. individuazione delle aziende che per tipo, orari e  tratte
possono  garantire  un  servizio   alternativo   a   quello   erogato
dall'azienda interessata dallo sciopero. 
    Tanto  premesso  e  ritenuto  parte  essenziale   e   sostanziale
dell'intesa che segue, dopo ampia e approfondita discussione le parti
concordano quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                        Campo di applicazione 
 
    Il presente accordo si applica a tutto  il  personale  dipendente
dell'Azienda Trasporti  Messina  S.p.a.,  esercente  il  servizio  di
trasporto pubblico locale nell'area d'esercizio concessa.