Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a. come da verbale di riunione del 15 settembre 2022 e successivo verbale di riunione del 29 settembre 2022. Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2022, presso la sede legale e operativa dell'Azienda Trasporti Messina - ATM S.p.a. sita in Messina, via Giuseppe La Farina, n. 336, si sono incontrati: la societa' Azienda Trasporti Messina - ATM S.p.a. nella persona del direttore generale dott. Claudio Iozzi, con l'assistenza dell'avv. Letterio Villari Resp. Ufficio affari legali, della dott.ssa Marika Ricciardello Resp. Area risorse umane, del dott. Santino Trimarchi C.U.O.A.T. Esercizio e del rag. Luigi Cucinotta n.q. di verbalizzante. le RSA di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, ORSA rispettivamente nelle persone dei signori: FILT CGIL - sig. Parisi Massimiliano; FIT CISL - sig. Bonafede Sebastiano e Pino Pietro; UILTRASPORTI - sig. Frigione Paolo e Macri' Francesco; FALSA CISAL - sig. Giambo' Giovanni; UGL - sig. Nostro Antonino; ORSA - sig. Burgio Giovanni; Premesso: che in data 12 giugno 1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con l'istituzione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge; che, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, l'art. 1 della legge n. 146/1990 considera fra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; che in data 28 febbraio 2018 e' stato sottoscritto dalle associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens e dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL l'Accordo nazionale in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale unitamente alla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del TPL; che detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, di preavviso, di proclamazione e di revoca, ha definito negli articoli 12 e 16 la durata e le modalita' dello sciopero; che l'art. 17 del medesimo Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, prevede l'emanazione da parte delle aziende dei regolamenti di servizio; che, a tale fine, le aziende concorderanno con le OO.SS. le seguenti modalita' operative: 1. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero; 2. individuazione dei servizi da garantire; 3. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; 4. individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di sei ore complessive; 5. procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; 6. garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; 7. individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte possono garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero. Tanto premesso e ritenuto parte essenziale e sostanziale dell'intesa che segue, dopo ampia e approfondita discussione le parti concordano quanto segue: Art. 1. Campo di applicazione Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a., esercente il servizio di trasporto pubblico locale nell'area d'esercizio concessa.