(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
             Procedure di mediazione e di raffreddamento 
 
a) Vertenze nazionali per il rinnovo del CCNL di categoria 
    Si rinvia  all'applicazione  della  normativa  vigente  circa  il
rispetto  delle  procedure  previste  per  il  rinnovo  del  CCNL  di
categoria di  competenza  delle  parti  firmatarie  dei  contratti  a
livello nazionale. 
b)  Vertenze  aziendali  (prima   e   seconda   fase   procedura   di
raffreddamento) 
    Relativamente  alla  prima  fase  della  procedura,  il  soggetto
collettivo  che  intende  promuovere  un'astensione  dal  lavoro  del
personale dipendente di ATM S.p.a. prima  della  proclamazione  della
stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda specificando,
per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo  sciopero  e
l'oggetto  della  rivendicazione.  Le  motivazioni  contenute   nella
comunicazione  dovranno  essere  uguali   a   quelle   dell'eventuale
proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni  (con  esclusione  dei
festivi) dal ricevimento della  predetta  comunicazione,  ATM  S.p.a.
informa per iscritto il soggetto richiedente della data e  del  luogo
in cui  si  terra'  l'incontro  di  esperimento  delle  procedure  di
raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi  entro  gli otto
giorni (con esclusione dei festivi) successivi al  ricevimento  della
richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si
considera  comunque  esaurita.   L'omessa   convocazione   da   parte
dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro  da  parte  del
soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche'  il  comportamento
delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto  di
valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell'art.
13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il  mancato  esperimento  della  prima
fase  della  procedura  non  esonera,  in  nessun  caso,   le   parti
dall'esperimento della seconda fase. 
    Relativamente  alla  seconda  fase  della  procedura,  a  seguito
dell'esaurimento con  esito  negativo  della  prima  fase,  le  parti
concordano di  esperire  un  tentativo  di  conciliazione  presso  la
Prefettura di Messina. In pendenza della procedura citata,  le  parti
si  impegnano  a  non  fare  ricorso  a   provvedimenti   od   azioni
unilaterali. Alla richiesta di incontro seguira' una convocazione  da
parte del soggetto ricevente, fermo  restando  che  il  tentativo  di
conciliazione deve, comunque, esaurirsi entro dieci giorni lavorativi
dalla richiesta  di  incontro.  La  mancata  convocazione  o  l'esito
negativo dell'incontro concludono la seconda fase di raffreddamento e
conciliazione, lasciando libere le parti di intraprendere  le  azioni
considerate piu' opportune nel rispetto della normativa  vigente.  Il
soggetto sindacale  e',  in  ogni  caso,  tenuto  a  comunicare  alla
Commissione di garanzia, per iscritto, l'esito delle  procedure  e  a
precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento. 
c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. 
    La contrattazione aziendale su  materie  demandate  dal  C.C.N.L.
dovra' essere avviata su istanza scritta della parte interessata e le
parti si impegnano ad iniziare il  confronto  entro  i  venti  giorni
successivi  dalla  richiesta.  Entro  i  successivi  quaranta  giorni
dall'inizio del  confronto,  si  sviluppera'  la  trattativa  con  le
strutture aziendali competenti. 
    Decorso questo termine, le parti effettueranno un resoconto  alle
sedi nazionali al fine di ottenerne una  verifica  di  conformita'  e
rimuovere le eventuali difficolta' che fossero sorte nel corso  della
trattativa. 
    Qualora all'esito di  tali  interventi  o  iniziative  permangano
contrarieta' sulla sottoscrizione dell'intesa, le parti si riterranno
libere di intraprendere le  azioni  considerate  piu'  opportune  nel
rispetto della normativa vigente.