Art. 2. Procedure di mediazione e di raffreddamento a) Vertenze nazionali per il rinnovo del CCNL di categoria Si rinvia all'applicazione della normativa vigente circa il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del CCNL di categoria di competenza delle parti firmatarie dei contratti a livello nazionale. b) Vertenze aziendali (prima e seconda fase procedura di raffreddamento) Relativamente alla prima fase della procedura, il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione dal lavoro del personale dipendente di ATM S.p.a. prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, ATM S.p.a. informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell'art. 13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera, in nessun caso, le parti dall'esperimento della seconda fase. Relativamente alla seconda fase della procedura, a seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase, le parti concordano di esperire un tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Messina. In pendenza della procedura citata, le parti si impegnano a non fare ricorso a provvedimenti od azioni unilaterali. Alla richiesta di incontro seguira' una convocazione da parte del soggetto ricevente, fermo restando che il tentativo di conciliazione deve, comunque, esaurirsi entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di incontro. La mancata convocazione o l'esito negativo dell'incontro concludono la seconda fase di raffreddamento e conciliazione, lasciando libere le parti di intraprendere le azioni considerate piu' opportune nel rispetto della normativa vigente. Il soggetto sindacale e', in ogni caso, tenuto a comunicare alla Commissione di garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento. c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. La contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. dovra' essere avviata su istanza scritta della parte interessata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i venti giorni successivi dalla richiesta. Entro i successivi quaranta giorni dall'inizio del confronto, si sviluppera' la trattativa con le strutture aziendali competenti. Decorso questo termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali al fine di ottenerne una verifica di conformita' e rimuovere le eventuali difficolta' che fossero sorte nel corso della trattativa. Qualora all'esito di tali interventi o iniziative permangano contrarieta' sulla sottoscrizione dell'intesa, le parti si riterranno libere di intraprendere le azioni considerate piu' opportune nel rispetto della normativa vigente.