(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
       Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero 
 
    a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso
traffico: 
      dal 17 dicembre al 7 gennaio; 
      i periodi concomitanti con i grandi  esodi  legati  alle  ferie
che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno  al  4
luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; 
      le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; 
      i tre giorni che precedono e  che  seguono  la  scadenza  delle
consultazioni   elettorali   nazionali,   europee,    regionali    ed
amministrative generali e referendarie; 
      la giornata precedente, quella seguente e  quelle  concomitanti
con le elezioni amministrative locali; 
      Il giorno del Santo Patrono di Messina. 
    Le OO.SS. si impegnano, altresi',  ad  evitare  gli  scioperi  in
concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza. 
    Gli scioperi di qualsiasi genere gia' dichiarati od in  corso  di
effettuazione, sono immediatamente sospesi o  revocati  dal  soggetto
promotore, in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita'
o di calamita' naturali. 
    b) La proclamazione di ciascuno sciopero deve  essere  comunicata
ad ATM S.p.a. con un preavviso di almeno dieci giorni. 
    L'eventuale revoca  o  sospensione  dello  sciopero  deve  essere
comunicata almeno ventiquattro ore prima e di essa deve  essere  dato
annuncio all'utenza da parte dell'azienda tramite tutti  i  possibili
mezzi informativi. 
    c) Il primo sciopero per qualsiasi  tipo  di  vertenza  non  puo'
superare le quattro ore di servizio da svolgere in unico  periodo  di
ore continuative, in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per
l'utenza. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza
non possono superare la durata dell'intera giornata  lavorativa.  Tra
l'effettuazione   di   due   azioni   di   sciopero   nel    settore,
indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante,  incidenti  sul
medesimo  bacino  di  utenza,  deve  in  ogni  caso  intercorrere  un
intervallo di almeno venti giorni, a prescindere dalle motivazioni  e
dal livello sindacale  che  ha  proclamato  lo  sciopero.  In  merito
all'individuazione delle fasce  giornaliere  di  garanzia,  le  parti
concordano che il servizio sara' espletato in modo  completo  secondo
il normale  programma  di  esercizio  (compreso  i  giorni  festivi),
articolato su due fasce per un totale di sei ore  utili  d'esercizio,
coincidenti  con  i  periodi   di   massima   richiesta   dell'utenza
(lavoratori e studenti) e precisamente: 
      prima fascia dalle ore 6:30 alle  ore  9:30:  cio'  a  garanzia
dell'utenza che deve recarsi al luogo  di  lavoro  o  di  studio.  Si
precisa che ogni veicolo in  servizio  pubblico  deve  completare  la
corsa che ha iniziato prima delle ore 9:30 (l'orario  di  prestazione
effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge). 
      seconda fascia dalle ore 12,30 alle ore 15,30: cio' a  garanzia
dell'utenza che dal luogo di lavoro o di studio deve rientrare presso
la propria abitazione.  Si  precisa  che  ogni  veicolo  in  servizio
pubblico deve completare la corsa che ha  iniziato  prima  delle  ore
15:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato
dalla timbratura del badge). 
    Le parti concordano che nelle medesime  fasce  saranno  garantiti
anche il servizio  carro-attrezzi,  compreso  il  relativo  personale
addetto alla verbalizzazione, ed il servizio di  verifica  titoli  di
viaggio. 
    I tempi di preparazione e di  riconsegna  dei  mezzi  non  devono
compromettere la completa  funzionalita'  del  servizio  nelle  fasce
garantite e la pronta riattivazione del  servizio  al  termine  dello
sciopero. A tale scopo, al fine di garantire  la  c.d.  funzionalita'
logistica, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la
presenza almeno trenta minuti prima dell'inizio  di  ogni  fascia  di
garanzia del personale aziendale normalmente  impiegato  nei  settori
rimessa ed officina, al fine di garantire  la  regolare  ripresa  del
servizio all'orario  di  inizio  delle  singole  fasce  di  garanzia.
Parimenti al fine di garantire la regolare ripresa del servizio  alla
conclusione dello sciopero, le parti concordano sulla necessita'  che
sia  assicurata  la  presenza  nei  trenta  minuti  successivi   alla
conclusione della seconda fascia del personale aziendale  normalmente
impiegato nei settori rimessa ed officina. 
    d) Per qualsiasi tipo di vertenza, le parti concordano  che  sono
esclusi gli scioperi articolati per singola unita' produttiva  o  per
singole categorie o profili professionali. 
    e) Le  parti  concordano  che,  durante  l'effettuazione  di  uno
sciopero di qualsiasi natura, a garanzia dei presidi  aziendali  atti
ad  assicurare  la  sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi, dovranno essere  presenti  al
lavoro le seguenti figure professionali: 
      un responsabile UATC parametro 250; 
      un capo unita' organizzativa parametro 230; 
      un coordinatore di esercizio parametro 210; 
      un capo unita' tecnica parametro 205; 
      un addetto all'esercizio parametro 193 (rimessa); 
      un addetto all'esercizio parametro 193 (sala operativa); 
      un capo operatori parametro 188; 
      quattro operatore esercizio parametro  140/158/175/183  di  cui
almeno uno abilitato alla conduzione del tram (uno  per  parametro  e
per turno); 
      un operatore certificatore parametro 180; 
      un operatore tecnico parametro 170; 
      un addetto alla mobilita' parametro 170; 
      un operatore qualificato parametro 140/160; 
      un assistente alla clientela parametro 154; 
      un operatore qualificato della mobilita' parametro 151; 
      un operatore di manutenzione parametro 130; 
      un collaboratore di esercizio parametro 129; 
      un ausiliario parametro 110; 
      un ausiliario generico parametro 100. 
    f) Con riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970, le OO.SS.
si impegnano a non convocare assemblee dei lavoratori che  comportino
interruzione  totale  o  parziale  nella  erogazione   del   servizio
all'utenza, fermo restando quanto previsto  dall'art.  11,  comma  3,
dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.