Art. 3. Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico: dal 17 dicembre al 7 gennaio; i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; i tre giorni che precedono e che seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali ed amministrative generali e referendarie; la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni amministrative locali; Il giorno del Santo Patrono di Messina. Le OO.SS. si impegnano, altresi', ad evitare gli scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza. Gli scioperi di qualsiasi genere gia' dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi o revocati dal soggetto promotore, in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. b) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata ad ATM S.p.a. con un preavviso di almeno dieci giorni. L'eventuale revoca o sospensione dello sciopero deve essere comunicata almeno ventiquattro ore prima e di essa deve essere dato annuncio all'utenza da parte dell'azienda tramite tutti i possibili mezzi informativi. c) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare le quattro ore di servizio da svolgere in unico periodo di ore continuative, in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno venti giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. In merito all'individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, le parti concordano che il servizio sara' espletato in modo completo secondo il normale programma di esercizio (compreso i giorni festivi), articolato su due fasce per un totale di sei ore utili d'esercizio, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza (lavoratori e studenti) e precisamente: prima fascia dalle ore 6:30 alle ore 9:30: cio' a garanzia dell'utenza che deve recarsi al luogo di lavoro o di studio. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 9:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge). seconda fascia dalle ore 12,30 alle ore 15,30: cio' a garanzia dell'utenza che dal luogo di lavoro o di studio deve rientrare presso la propria abitazione. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 15:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge). Le parti concordano che nelle medesime fasce saranno garantiti anche il servizio carro-attrezzi, compreso il relativo personale addetto alla verbalizzazione, ed il servizio di verifica titoli di viaggio. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, al fine di garantire la c.d. funzionalita' logistica, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la presenza almeno trenta minuti prima dell'inizio di ogni fascia di garanzia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina, al fine di garantire la regolare ripresa del servizio all'orario di inizio delle singole fasce di garanzia. Parimenti al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la presenza nei trenta minuti successivi alla conclusione della seconda fascia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina. d) Per qualsiasi tipo di vertenza, le parti concordano che sono esclusi gli scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singole categorie o profili professionali. e) Le parti concordano che, durante l'effettuazione di uno sciopero di qualsiasi natura, a garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, dovranno essere presenti al lavoro le seguenti figure professionali: un responsabile UATC parametro 250; un capo unita' organizzativa parametro 230; un coordinatore di esercizio parametro 210; un capo unita' tecnica parametro 205; un addetto all'esercizio parametro 193 (rimessa); un addetto all'esercizio parametro 193 (sala operativa); un capo operatori parametro 188; quattro operatore esercizio parametro 140/158/175/183 di cui almeno uno abilitato alla conduzione del tram (uno per parametro e per turno); un operatore certificatore parametro 180; un operatore tecnico parametro 170; un addetto alla mobilita' parametro 170; un operatore qualificato parametro 140/160; un assistente alla clientela parametro 154; un operatore qualificato della mobilita' parametro 151; un operatore di manutenzione parametro 130; un collaboratore di esercizio parametro 129; un ausiliario parametro 110; un ausiliario generico parametro 100. f) Con riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970, le OO.SS. si impegnano a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.