Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma  2,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
  a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei  ruoli
comunali delle imposte di nettezza urbana  che  autocertificano  tale
condizione ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; 
  b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno  almeno
cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan  i  cui  proprietari
trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro  giorni  nell'unico
campeggio esistente nell'isola. Durante il  periodo  di  vigenza  dei
divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'isola ed  a
richiesta  degli  organi  di  controllo,  un'autocertificazione,   da
conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno,
nella quale dovranno essere riportati i dati del  veicolo  (targa  ed
intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici,  indirizzo  e
codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio  (nome  esercizio,
localita' e periodo del soggiorno), nonche' le date di  arrivo  e  di
partenza; 
  c) veicoli con targa estera; 
  d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano  in  contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade  dell'Isola
del Giglio; 
  e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di  polizia  e
antincendio; 
  f) veicoli al servizio di persone con disabilita',  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera. 
  2. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art.  1,  comma
3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
  a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia  ed
antincendio; 
  b) veicoli al servizio di persone con disabilita',  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
  c) veicoli adibiti al  recupero  dei  R.S.U.,  e  al  trasporto  di
materiali classificati rifiuti speciali; 
  d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione
dell'acquedotto, della rete  fognaria  e  della  rete  elettrica,  al
trasporto  di  gasolio  per  centrale  elettrica,   nonche'   veicoli
commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.