Art. 2 Deroghe 1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno), nonche' le date di arrivo e di partenza; c) veicoli con targa estera; d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola del Giglio; e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; f) veicoli al servizio di persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera. 2. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio; b) veicoli al servizio di persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali; d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonche' veicoli commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.