Art. 2 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 29 marzo 2022 
 
  1. All'art. 23 del decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro  il  30  giugno  di
ogni anno»; 
    b) al comma 7 il primo periodo e' cosi' modificato: 
      «In sede di prima applicazione, il contributo e'  dovuto  dalle
imprese sociali che dall'anno 2022 hanno  approvato  il  bilancio  di
esercizio relativo  all'anno  2021.  Il  medesimo  e'  versato  entro
novanta giorni dalla  pubblicazione  del  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo  per  il
versamento mediante il modello F24.».