Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 29 marzo 2022 1. All'art. 23 del decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro il 30 giugno di ogni anno»; b) al comma 7 il primo periodo e' cosi' modificato: «In sede di prima applicazione, il contributo e' dovuto dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021. Il medesimo e' versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24.».