IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-decies), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche delle spese  sostenute  per  l'acquisto
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,  regionale
e interregionale; 
  Visto l'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che  prevede  che,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2020,   la
detrazione del 19 per  cento  ai  fini  Irpef  degli  oneri  indicati
nell'art. 15 del TUIR e in  altre  disposizioni  normative  spetta  a
condizione che l'onere  sia  sostenuto  con  modalita'  di  pagamento
tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero  mediante
altri  sistemi  di  pagamento  previsti  dall'art.  23  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre  1991,
n. 413, che prevede  la  trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese
sanitarie rimborsate; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 23 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 36,
par. 4, del regolamento (UE) n. 2016/679; 
  Considerato che  le  spese  per  l'acquisto  degli  abbonamenti  ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono
tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore  frequenza  nelle
dichiarazioni dei redditi  e  che,  con  riferimento  a  tali  oneri,
occorre individuare i termini e  le  modalita'  per  la  trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per  l'acquisto
  degli  abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto   pubblico   locale,
  regionale e interregionale. 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, gli  enti  pubblici  o  i  soggetti
privati affidatari del servizio  di  trasporto  pubblico  trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine  previsto
per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui
all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
una comunicazione contenente i dati relativi  alle  spese  detraibili
per l'acquisto degli abbonamenti ai  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno  precedente
da persone fisiche, con l'indicazione  dei  dati  identificativi  dei
titolari degli abbonamenti e dei  soggetti  che  hanno  sostenuto  le
spese. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri  soggetti  che  erogano
rimborsi riguardanti le spese per  l'acquisto  degli  abbonamenti  ai
servizi di trasporto pubblico locale,  regionale  ed  interregionale,
entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli
oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via  telematica  all'Agenzia
delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi  delle
spese  di  cui  al  comma  1,  disposti  nell'anno  precedente,   con
l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il  rimborso  e  dell'anno
nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non  devono  essere
comunicati i rimborsi contenuti nella  certificazione  dei  sostituti
d'imposta  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  3.  Dalle  comunicazioni  sono  escluse  le   spese   riferite   ad
abbonamenti  venduti  con  modalita'  in  cui  non  e'  prevista   la
registrazione dei dati identificativi dei titolari. 
  4.  Nelle  comunicazioni  di  cui  al  comma   1   vanno   indicati
esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca  o
ufficio postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono  effettuate  in  via
facoltativa con riferimento  ai  periodi  d'imposta  2023  e  2024  e
obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025. 
  6. Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni
di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo  21  novembre
2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non
determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella
dichiarazione precompilata.