Articolo 100. 
 
                    Requisiti di ordine speciale. 
 
  1. Sono requisiti di ordine speciale: 
  a) l'idoneita' professionale; 
  b) la capacita' economica e finanziaria; 
  c) le capacita' tecniche e professionali. 
  2. Le stazioni appaltanti richiedono  requisiti  di  partecipazione
proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. 
  3. Per le procedure di  aggiudicazione  di  appalti  di  servizi  e
forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o  presso  i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente anche  se
non coincidente con l'oggetto dell'appalto.  All'operatore  economico
di altro Stato  membro  non  residente  in  Italia  e'  richiesto  di
dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all'allegato II.11. In sede di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.11 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, ove  nominato,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  4. Per le procedure di  aggiudicazione  di  appalti  di  lavori  di
importo pari o  superiore  a  150.000  euro  le  stazioni  appaltanti
richiedono   che   gli   operatori   economici   siano   qualificati.
L'attestazione  di  qualificazione  e'  rilasciata  da  organismi  di
diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema  di  qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici,  articolato  in  rapporto  alle
categorie di  opere  ed  all'importo  delle  stesse  e'  disciplinato
dall'allegato  II.12.  Le  categorie  di  opere  si  distinguono   in
categorie di opere generali e categorie di  opere  specializzate.  Il
possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione  necessaria  e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di  partecipazione  di
cui al  presente  articolo  nonche'  per  l'esecuzione,  a  qualsiasi
titolo, dell'appalto.  In  sede  di  prima  applicazione  del  codice
l'allegato II.12 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di   un   corrispondente   regolamento   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentita
l'ANAC,  che  lo  sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione  di  qualificazione  gli
operatori economici devono: 
  a)  essere  iscritti  nel  registro  della  camera  di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali  per  l'artigianato  o   presso   i   competenti   ordini
professionali  per  un'attivita',  prevista  dall'oggetto  sociale  e
compresa nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione; 
  b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al  Capo  II
del presente Titolo nel triennio precedente alla data  della  domanda
di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; 
  c) essere in possesso di  certificazioni  di  sistemi  di  qualita'
conformi alle norme  europee  e  alla  vigente  normativa  nazionale,
rilasciate da soggetti accreditati. 
  6.  L'organismo  di   attestazione   rilascia   l'attestazione   di
qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per
l'esecuzione delle quali  l'operatore  economico  risulti  essere  in
possesso di adeguata capacita' economica e finanziaria,  di  adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e  risorse  umane,  e  dispone  la
classificazione per importi in ragione  della  documentata  pregressa
esperienza professionale. 
  7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo  ai
quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con
la societa' organismo di attestazione (SOA) e  la  qualificazione  ha
durata  di  cinque  anni,  con  verifica  entro  il  terzo  anno  del
mantenimento dei requisiti. 
  8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4  sono  in
ogni caso disciplinati: 
  a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per
il suo rinnovo, prevedendo  che  l'operatore  economico  richieda  la
conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di  validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; 
  b)  i  requisiti  per  la  dimostrazione  dell'adeguata   capacita'
economica e finanziaria  e  per  la  dimostrazione  del  possesso  di
adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; 
  c) le modalita' di qualificazione degli operatori economici di  cui
all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo  nonche'
i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; 
  d)  le  modalita'  di  documentazione  delle  pregresse  esperienze
professionali, considerando anche  i  lavori  eseguiti  a  favore  di
soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; 
  e) le modalita' di verifica a campione compiute dagli organismi  di
attestazione; 
  f) il periodo di durata dell'attestazione  di  qualificazione  e  i
periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; 
  g) i casi  di  sospensione  e  di  decadenza  dall'attestazione  di
qualificazione gia' rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive  nel
caso di presentazione  di  falsa  documentazione  agli  organismi  di
attestazione. 
  9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento
di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: 
  a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici  per
il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di
qualificazione degli operatori economici  nonche'  la  procedura  per
ottenere l'autorizzazione; 
  b) le sanzioni  pecuniarie  e  interdittive,  fino  alla  decadenza
dell'autorizzazione, per le violazioni commesse  dagli  organismi  di
attestazione, anche alle richieste di informazioni  e  di  atti  loro
rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo
un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del contraddittorio; 
  c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte
dell'ANAC; 
  d)  gli  obblighi  di  conservazione  e  di   pubblicazione   della
documentazione in capo agli organismi di attestazione; 
  e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di
attestazione. 
  10. Con il regolamento di cui al  sesto  periodo  del  comma  4  e'
altresi' definita la disciplina della qualificazione degli  operatori
economici per gli appalti di  servizi  e  forniture.  Il  regolamento
contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e'
possibile una classificazione per valore, la competenza a  rilasciare
la relativa  attestazione,  la  procedura  e  le  condizioni  per  la
relativa richiesta, il regime sanzionatorio. 
  11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
sesto periodo del comma 4, per  le  procedure  di  aggiudicazione  di
appalti di  servizi  e  forniture,  le  stazioni  appaltanti  possono
richiedere agli operatori  economici  quale  requisito  di  capacita'
economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al  doppio
del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio  precedente  a
quello  di  indizione  della  procedura.  In  caso  di  procedure  di
aggiudicazione  suddivise  in  pluralita'  di  lotti,  salvo  diversa
motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato e'  richiesto
per  ciascun  lotto.  Le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
richiedere agli operatori  economici  quale  requisito  di  capacita'
tecnica e professionale di  aver  eseguito  nel  precedente  triennio
dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi  a
quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. 
  12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le
stazioni  appaltanti  richiedono  esclusivamente   i   requisiti   di
partecipazione previsti dal presente articolo. 
  13. Gli organismi  di  cui  al  comma  4  segnalano  immediatamente
all'ANAC i casi  in  cui  gli  operatori  economici,  ai  fini  della
qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non
veritieri. 
 
          Note all'art. 100 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 17.