Articolo 101. 
 
                        Soccorso istruttorio. 
 
  1.  Salvo  che  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione dell'offerta il documento sia  presente  nel  fascicolo
virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna  un
termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci  giorni
per: 
  a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione  trasmessa
alla stazione appaltante  nel  termine  per  la  presentazione  delle
offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con
il  documento  di  gara   unico   europeo,   con   esclusione   della
documentazione che compone l'offerta tecnica e  l'offerta  economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di
avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in
caso di  raggruppamenti  di  concorrenti  non  ancora  costituiti  e'
sanabile mediante documenti aventi data certa  anteriore  al  termine
fissato per la presentazione delle offerte; 
  b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda
di partecipazione, del documento di gara  unico  europeo  e  di  ogni
altro  documento  richiesto  dalla   stazione   appaltante   per   la
partecipazione  alla  procedura  di  gara,   con   esclusione   della
documentazione che compone l'offerta tecnica e  l'offerta  economica.
Non sono sanabili  le  omissioni,  inesattezze  e  irregolarita'  che
rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente. 
  2. L'operatore economico  che  non  adempie  alle  richieste  della
stazione appaltante nel termine stabilito e' escluso dalla  procedura
di gara. 
  3. La stazione appaltante puo' sempre  richiedere  chiarimenti  sui
contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta  economica  e  su  ogni
loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel
termine fissato  dalla  stazione  appaltante,  che  non  puo'  essere
inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.  I  chiarimenti
resi dall'operatore economico non  possono  modificare  il  contenuto
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. 
  4. Fino  al  giorno  fissato  per  la  loro  apertura,  l'operatore
economico, con le stesse modalita' di presentazione della domanda  di
partecipazione, puo' richiedere la rettifica di un  errore  materiale
contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia
avveduto dopo la scadenza del termine per  la  loro  presentazione  a
condizione che la rettifica non  comporti  la  presentazione  di  una
nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale,  e  che  resti
comunque assicurato l'anonimato.