Articolo 104. 
 
                            Avvalimento. 
 
  1. L'avvalimento e' il contratto con il quale una  o  piu'  imprese
ausiliarie si obbligano a mettere  a  disposizione  di  un  operatore
economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche  e
risorse umane e strumentali per  tutta  la  durata  dell'appalto.  Il
contratto di avvalimento e' concluso  in  forma  scritta  a  pena  di
nullita' con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione
dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento e'  normalmente
oneroso,  salvo  che  risponda  anche  a  un  interesse  dell'impresa
ausiliaria,  e  puo'  essere  concluso  a  prescindere  dalla  natura
giuridica dei legami tra le parti. 
  2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso  per  acquisire
un requisito  necessario  alla  partecipazione  a  una  procedura  di
aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore  a
euro 150.000, o di un appalto di servizi e  forniture,  esso  ha  per
oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che  avrebbero  consentito
all'operatore economico di ottenere l'attestazione di  qualificazione
richiesta. 
  3. Qualora il contratto di avvalimento sia  stipulato  con  impresa
ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro  titolo  abilitativo
richiesto per la partecipazione alla procedura di  aggiudicazione  ai
sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto  in  possesso  di
titoli di  studio  o  professionali  necessari  all'esecuzione  della
prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono  eseguiti
direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in
materia di subappalto. 
  4. L'operatore economico allega alla domanda di  partecipazione  il
contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando
se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un  requisito
di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega,  nel
caso di cui al comma 2, la  certificazione  rilasciata  dalla  SOA  o
dall'ANAC. L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare alla  stazione
appaltante: 
  a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Capo II del presente Titolo; 
  b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100  per
i servizi e le forniture; 
  c) di impegnarsi verso l'operatore  economico  e  verso  la  stessa
stazione appaltante a mettere a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 
  5.  L'impresa  ausiliaria  trasmette  la  propria  attestazione  di
qualificazione nel caso di avvalimento  finalizzato  all'acquisizione
del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione  di
lavori.  In   caso   di   dichiarazioni   mendaci,   fermo   restando
l'applicazione  dell'articolo  96,  comma  15,  nei   confronti   dei
sottoscrittori,  la   stazione   appaltante   assegna   all'operatore
economico concorrente un termine, non superiore a dieci  giorni,  per
indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purche' la  sostituzione
dell'impresa  ausiliaria  non  conduca  a  una  modifica  sostanziale
dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di  mancato  rispetto
del termine assegnato, la  stazione  appaltante  esclude  l'operatore
economico. 
  6. La stazione appaltante verifica se l'impresa  ausiliaria  e'  in
possesso dei requisiti  dichiarati  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova  e  al
registro online, e se sussistono cause di  esclusione  ai  sensi  del
Capo  II  del  presente  Titolo.  La  stazione  appaltante   consente
all'operatore economico di sostituire i soggetti che  non  soddisfano
un pertinente criterio di selezione o per i quali  sussistono  motivi
di esclusione. 
  7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria  sono  responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in  relazione  alle
prestazioni  oggetto  del  contratto.  Gli  obblighi  previsti  dalla
normativa antimafia a carico dell'operatore  economico  si  applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo
dell'appalto posto a base di gara. 
  8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa
alla gara, alla quale e' rilasciato  il  certificato  di  esecuzione,
salvo quanto previsto dal comma 3. 
  9. In relazione a ciascun affidamento  la  stazione  appaltante  in
corso  d'esecuzione   effettua   le   verifiche   sostanziali   circa
l'effettivo  possesso  dei  requisiti   e   delle   risorse   oggetto
dell'avvalimento   da   parte   dell'impresa   ausiliaria,    nonche'
l'effettivo   impiego   delle   risorse   medesime    nell'esecuzione
dell'appalto. A tal fine il RUP  accerta  in  corso  d'opera  che  le
prestazioni oggetto di  contratto  siano  svolte  direttamente  dalle
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che  il  titolare
del contratto utilizza in adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
contratto di  avvalimento.  Ha,  inoltre,  l'obbligo  di  inviare  ad
entrambe le parti del contratto di avvalimento  le  comunicazioni  ai
sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione  dei  lavori.
La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per  l'esercizio
della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'. 
  10. L'avvalimento  non  e'  ammesso  per  soddisfare  il  requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale  dei  gestori  ambientali  di  cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  11. Nel caso  di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di  servizi  e
operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un  appalto
di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei  documenti
di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere  per  le
quali sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto
tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture,
impianti e opere speciali, siano direttamente  svolti  dall'offerente
o,  nel  caso  di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
  12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare
l'offerta, non e'  consentito  che  partecipino  alla  medesima  gara
l'impresa ausiliaria e quella che si avvale  delle  risorse  da  essa
messe a disposizione. 
 
          Note all'art. 104 
              - Si riporta l'articolo 212 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
                «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali).  -  1.
          E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente  e  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  l'Albo  nazionale   gestori
          ambientali, di seguito denominato Albo,  articolato  in  un
          Comitato nazionale, con sede presso il medesimo  Ministero,
          ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso  le
          Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale  e
          delle Sezioni regionali  e  provinciali  durano  in  carica
          cinque anni. 
                2. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                  a) due dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          Presidente; 
                  b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                  c) uno dal Ministro della salute; 
                  d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  e) uno dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                  f) uno dal Ministro dell'interno; 
                  g) tre dalle regioni; 
                  h)  uno  dall'Unione  italiana  delle   Camere   di
          commercio industria, artigianato e agricoltura; 
                  i)  otto   dalle   organizzazioni   imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
                3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                  a)  dal  Presidente  della  Camera  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                  b) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                  c) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                  d) da un esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                  e) - f). 
                4. 
                5.  L'iscrizione  all'Albo  e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
                6. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  cinque
          anni e costituisce titolo per l'esercizio  delle  attivita'
          di   raccolta,   di   trasporto,   di   commercio   e    di
          intermediazione  dei  rifiuti;  per  le   altre   attivita'
          l'iscrizione  abilita  allo  svolgimento  delle   attivita'
          medesime. 
                7. Gli enti e le imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
                8. I produttori iniziali di  rifiuti  non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti, nonche' i produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                  a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                  b)  le  caratteristiche,  la  natura  dei   rifiuti
          prodotti 
                  c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                  d) l'avvenuto versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
                L'iscrizione deve essere rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                9.  Le  imprese  tenute  ad  aderire  al  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'articolo  188-bis,
          procedono all'iscrizione al Registro elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          attraverso la piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale
          gestori  ambientali,  che  fornisce  mediante  le   Sezioni
          regionali e  provinciali  il  necessario  supporto  tecnico
          operativo,  ed  assicura  la  gestione  dei  rapporti   con
          l'utenza e la riscossione dei contributi. 
                10.  L'iscrizione  all'Albo  per  le   attivita'   di
          raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti   pericolosi,   per
          l'attivita' di intermediazione e di commercio  dei  rifiuti
          senza  detenzione  dei  medesimi,   e'   subordinata   alla
          prestazione di idonee garanzie finanziarie a  favore  dello
          Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti  con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Tali garanzie  sono  ridotte
          del cinquanta per cento per le imprese registrate ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
          nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
          ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
          data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
          la  modalita'  e  gli  importi  previsti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale n. 1  del  2  gennaio  1997,  come
          modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente  in  data
          23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  148
          del 26 giugno 1999. 
                11.  Le  imprese  che  effettuano  le  attivita'   di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore  della
          regione territorialmente competente per ogni intervento  di
          bonifica  nel  rispetto  dei  criteri   generali   di   cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie  sono
          ridotte del cinquanta per cento per le  imprese  registrate
          ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e  del  quaranta
          per  cento  nel  caso  di   imprese   in   possesso   della
          certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En  Iso
          14001. 
                12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di  cui  all'articolo  188-bis.  L'iscrizione  deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
                13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i  provvedimenti  di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
                14. Avverso i provvedimenti delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
                15. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                  a) individuazione di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                  b)   coordinamento   con   la   vigente   normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                  c) effettiva copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                  d) ridefinizione dei diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                  e)  interconnessione  e  interoperabilita'  con  le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                  f)        riformulazione        del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                  g)   definizione   delle   competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
                16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
                17. Agli oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  al  Capitolo  7083  (spesa
          corrente funzionamento registro) dello stato di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. 
                18. I compensi da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
                19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
                19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
                20. - 28.».